Art. 2552 Codice Civile. Diritti dell'associante e dell'associato.

2552. Diritti dell'associante e dell'associato.

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta [c.c. 2186].

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto [c.p.c. 263] dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno [c.c. 2261, 2320].