Art. 2553 Codice Civile. Divisione degli utili e delle perdite.

2553. Divisione degli utili e delle perdite.

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto [c.c. 2265] (1).

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(1) Vedi l'art. 77, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).