Art. 2554 Codice Civile. Partecipazione agli utili e alle perdite.
2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102 (1).
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(1) Vedi, anche, il comma 325 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.