Art. 2649 Codice Civile. Cessione dei beni ai creditori.

2649. Cessione dei beni ai creditori. (1)

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [c.p.c. 507, 509], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [c.c. 1977].

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [c.c. 2644, 2913].

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(1) Per quanto concerne la intavolazione dei diritti patrimoniali dei coniugi, così come disciplinati dal nuovo diritto di famiglia, vedi la L. 8 agosto 1977, n. 574.