Art. 2881 Codice Civile. Nuova iscrizione dell'ipoteca.

2881. Nuova iscrizione dell'ipoteca.

Salvo diversa disposizione di legge [c.c. 1197, 1276, 2926, 2927], se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla [c.c. 1418] o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca [c.c. 2879, 2899], e la iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data [c.c. 2808].