art. 2941 Codice Civile. Sospensione per rapporti tra le parti.
2941. Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa [c.c. 1073, 1165, 1310, 2880, 2952, 2964; disp. att. c.c. 247] (1):
1) tra i coniugi [c.c. 159, 245] (2);
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte [c.c. 245, 316] (3);
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela [c.c. 357, 414, 424], finché non sia stato reso e approvato il conto finale [c.c. 335, 385, 386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela [c.c. 346, 382];
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato [c.c. 392, 424];
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario [c.c. 484, 490];
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [c.c. 18, 22, 2392] (4);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [c.c. 1310].
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(1) Vedi l'art. 168, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 35 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente numero in riferimento all'art. 3 Cost. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 2 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1998, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
(3) Numero così modificato dall’art. 92, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore, come modificato dall’art. 210, L. 19 maggio 1975, n. 151, era il seguente: «2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;».
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La stessa Corte, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.