Art. 2949 Codice Civile. Prescrizione in materia di societą .

2949. Prescrizione in materia di società.

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali [c.c. 2247], se la società è iscritta nel registro delle imprese [c.c. 2188, 2200, 2297, 2317].

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 2394].