Art. 375 Codice Civile. Autorizzazione del tribunale.
375.[ Autorizzazione del tribunale]. (1)
[I]. [ Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c.]:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [376];
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
[II]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [377] ].
___________________
[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."