Art. 763 Codice Civile. Rescissione per lesione.

763. Rescissione per lesione.

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [artt. 735, 766, 767, 1448, 2652, n. 1 c.c.; art. 22, n. 2 c.p.c.].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore [art. 734 c.c.], quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante [art. 733 c.c.].

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione [artt. 1449, 2946 c.c.].