Art. 101 Codice di Procedura Civile. Principio del contraddittorio.
101. Principio del contraddittorio.
[I]. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [6252, 6411, 669-sexies2, 6971], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
[II].Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito [in cancelleria] di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (1) .
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[1] Comma inserito dall'art. 45, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) .Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Si riporta il testo anteriore alla suddetta sostituzione: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». Da ultimo, l'art. 3, comma 1, lett. f), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha soppresso, al presente comma, le parole «in cancelleria». Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164/2024, le disposizioni del d.lgs n. 164, cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.