Art. 111 Codice di Procedura Civile. Successione a titolo particolare nel diritto controverso.

111. Successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie [c.p.c. 81].

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [c.p.c. 299].

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire [c.p.c. 105] o essere chiamato [c.p.c. 106] nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [c.c. 2908, 2909] ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili [c.c. 1153] e sulla trascrizione [c.c. 2643, 2644] (1).

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(1) Seguivano le parole «per gli immobili» che sono state soppresse dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.