Art. 137 Codice di Procedura Civile. Notificazioni.
137. Notificazioni (1)
[I]. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
[II]. L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [160] (2) .
[III]. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (3) .
[IV]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (4) .
[V]. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (5) .
[VI]. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge (6) .
[VII]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione (7) .
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[1] V., in tema di notificazioni a mezzo posta, la l. 20 novembre 1982, n. 890, nonché la l. 21 gennaio 1994, n. 53. Per la ripetibilità delle spese di notifica vedi d.m. finanze 8 gennaio 2001 (G.U. 26 gennaio 2001, n. 21).
[2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lett. b), numero 1), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito le parole: «o l'avvocato» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
[3] Comma inserito dall'art. 45, comma 18, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
[4] Comma inserito dall'art. 174 comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Ma v. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), ha abrogato il suddetto art. 174 d.lgs. n. 196, cit.
[5] Comma inserito dall'art. 1741 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004 e successivamente modificato dall'art. 45, comma 18, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola: "terzo", con la parola: "quarto". La legge di riforma del 2009 ha effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Ma v. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), ha abrogato il suddetto art. 174 d.lgs. n. 196, cit.
[6] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), numero 2), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
[7] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), numero 2), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".