Art. 142 Codice di Procedura Civile. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.

142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (1).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2) (3).

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(1) Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'originario primo comma era stato sostituito dall'art. 8, L. 6 febbraio 1981, n. 42, con la quale è stata data ratifica alla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965. L'elenco dei paesi membri della Convenzione sulle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1982, n. 267, ed è stato aggiornato alla data del 30 settembre 1984 con inserto nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1984, n. 291. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notitificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.