Art. 163 Codice di Procedura Civile. Contenuto della citazione.

163. Contenuto della citazione (2)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312].

L'atto di citazione deve contenere [c.p.c. 313]:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (3);

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394];

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125];

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 (4).

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209] (5) (6).

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(1) Con L. 22 luglio 1997, n. 276 sono state dettate norme per la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995. Alla suddetta definizione si provvede tramite la nomina di giudici onorari aggregati. E' stata inoltre prevista l'istituzione delle cosiddette «sezioni stralcio» nei tribunali, costituite da un magistrato che le presiede ed almeno due giudici onorari aggregati. Vedi, anche, la L. 2 ottobre 1997, n. 333, relativa alla disciplina transitoria ed agli interventi correttivi della suddetta legge n. 276 del 1997. Con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), in vigore dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188, sono state dettate le norme per l'istituzione del giudice unico di primo grado. Si ritiene opportuno riportare gli articoli 135 e 136 del suddetto decreto contenenti le disposizioni transitorie: «Art. 135. 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti: a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione; b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti. Art. 136. 1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti». Vedi anche gli articoli 132-134 riportati in nota all'art. 311 del presente codice.

(2) Vedi, anche, gli articoli da 8 a 15 e 47, L. 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari.

(3) Numero così modificato dall’art. 4, comma 8, lettera b), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24. Per quanto riguarda la citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato vedi: il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e la L. 25 marzo 1958, n. 260.

(4) Numero prima sostituito dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, e poi così modificato dal comma 1 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 14 luglio 1950, n. 581.

(6) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.