Art. 22 Codice di Procedura Civile. Foro per le cause ereditarie.
22. Foro per le cause ereditarie.
E' competente il giudice del luogo della aperta successione [c.c. 456] per le cause:
1) relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [c.c. 713; c.p.c. 12, 784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [c.c. 730];
2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote [c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto [c.c. 752] o a legati dovuti dall'erede [c.c. 662], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario [c.c. 700, 704, 709], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori della Repubblica (1), le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, (2) o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti (3).
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(1) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
(2) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.