Art. 300 Codice di Procedura Civile. Morte o perdita della capacità  della parte costituita o del contumace.

300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore [c.p.c. 82], questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti [c.p.c. 170, 292].

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria [c.p.c. 302, 305] o la riassunzione a norma dell'articolo precedente [c.p.c. 303].

Se la parte è costituita personalmente [c.p.c. 82, 86], il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace [c.p.c. 171, 290, 291], il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione [c.p. 148] di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 (1).

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio [c.p.c. 275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione [c.p.c. 279, 280, 281] (2).

-----------------------

(1) Comma così sostituito dal comma 13 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1986, n. 220 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1986, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. La stessa Corte, con successiva sentenza 5-19 novembre 1992, n. 468 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 75 e 300 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.