Art. 344 Codice di Procedura Civile. Intervento in appello.

344. Intervento in appello.

Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404 [c.p.c. 105, 267] (1).

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(1) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 21, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.