Art. 346 Codice di Procedura Civile. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.

346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate [c.p.c. 329, 342].