Art. 360 Codice di Procedura Civile. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (1).

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [339 c. 1, 420-bis] possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37];

2) per violazione delle norme sulla competenza [38], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42];

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161];

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (2).

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

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(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a partire dal 2 marzo 2006. A norma dell'art. 27, c. 2, D.Lgs. n. 40/2006 cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». In precedenza, l'articolo era stato sostituito dall'art. 42, L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi modificato dall'art. 59, L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo prima in vigore disponeva: «I. Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza ;3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. II. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

(2) Numero sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo disponeva: «5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.