Art. 366 Codice di Procedura Civile. Contenuto del ricorso.

366. Contenuto del ricorso (1).

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità [375 c. 1, 387]:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato [82 c. 2 e 3] e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (2), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione [135 att.].

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma (3).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a partire dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria, si veda nota sub art. 360. Il testo dell'articolo disponeva: «I. Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. III. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso». In precedenza, l'articolo era stato modificato dall'art. 3, L. 18 ottobre 1977, n. 793.

(2) L'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 ha aggiunto dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» le parole: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». A norma dell'art. 36, L. n. 183/2011 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012.

(3) Comma sostituito dall'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183. Il testo disponeva: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176». A norma dell'art. 36, L. n. 183/2001 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012.