Art. 372 Codice di Procedura Civile. Produzione di altri documenti.

372. Produzione di altri documenti.

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata [c.p.c. 161] e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [c.p.c. 375].

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.