Art. 404 Codice di Procedura Civile. Casi di opposizione di terzo.

404. Casi di opposizione di terzo.

Un terzo può fare opposizione [c.p.c. 337, 405] contro la sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o comunque esecutiva [c.p.c. 282] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [c.p.c. 425] (1).

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno [c.p.c. 88] (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 192 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 167 (Gazz. Uff. 13 giugno 1984, n. 162), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur scomparso; b) l'inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 404 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost. Successivamente la Corte, con sentenza 22-25 ottobre 1985, n. 237 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404 c.p.c., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. Infine, la stessa Corte, con sentenza 12-20 dicembre 1988, n. 1105 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1988, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c., nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, L. 22 luglio 1966, n. 607.