Art. 480 Codice di Procedura Civile. Forma del precetto.

480. Forma del precetto.

Il precetto [c.p.c. 125, 477, 479, 543, n. 1, 557, 606, 608] consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo [c.p.c. 474] entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità [c.p.c. 156, 617] l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo [c.p.c. 479, 654], se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [c.p.c. 603] (1). In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [c.p.c. 148], deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'asilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (3)

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio [c.c. 47; c.p.c. 489] della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione [c.p.c. 16, 26]. In mancanza le opposizioni al precetto [c.p.c. 615] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (2).

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 83, 518].

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(1) Vedi, anche, l'art. 63, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e l'art. 55, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 giugno 1973, n. 84 (Gazz. Uff. 27 giugno 1973, n. 163), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 27 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 14-29 dicembre 2005, n. 480 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

(3) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, a decorrere dal 27 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 23, comma 7, dello stesso D.L. n. 83/2015.