Art. 501 Codice di Procedura Civile. Termine dilatorio dal pignoramento.

501. Termine dilatorio dal pignoramento.

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata [c.c. 2919-2929; c.p.c. 497, 505, 552] (1).

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(1) Vedi, per l'assegnazione dei beni pignorati, l'art. 48, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.