Art. 52 Codice di Procedura Civile. Ricusazione del giudice.
52. Ricusazione del giudice.
[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51, 815], ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato [in cancelleria] due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [542] (1) .
[III]. La ricusazione sospende il processo [295].
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[1] Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha soppresso le parole «in cancelleria»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.