Art. 82 Codice di Procedura Civile. Patrocinio.

82. Patrocinio (1) (2).

I. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (3).

II. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona (4).

III. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo (5).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente disponeva: «I. Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore. II. Davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte può autorizzarla a stare in giudizio di persona. III. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali e alle Corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».

(2) In tema di patrocinio a spese dello Stato, si vedano anche: artt. 80 e 81, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(3) L'art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., con modif., in L. 17 febbraio 2012, n. 10, ha sostituito con le parole «euro 1.100» le parole «516,46 euro». Il citato art. 13, D.L. n. 212/2011, prima delle modifiche della legge di conversione, aveva fissato il valore in «euro mille».

(4) Si veda art. 6, D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione.

(5) Comma così modificato dall'art. 61, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999.