Art. 10 Codice di Procedura Penale. Competenza per reati commessi all'estero.

10. Competenza per reati commessi all'estero.

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna [c.p.p. 720] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 (1).

2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 (2).

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

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(1) Comma inserito dall’art. 6, comma 3, lett. a), D.L. 16 maggio 2016, n. 67, a decorrere dal 17 maggio 2016; sull’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 6, comma 4, del medesimo D.L. n. 67/2016.

(2) Comma così modificato dall’art. 6, comma 3, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 16 maggio 2016, n. 67, a decorrere dal 17 maggio 2016; sull’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 6, comma 4, del medesimo D.L. n. 67/2016. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.».