Art. 4 Codice di Procedura Penale. Regole per la determinazione della competenza.
4. Regole per la determinazione della competenza.
Art. 5 Codice di Procedura Penale. Competenza della corte di assise.
5. Competenza della corte di assise (1).
Art. 10 Codice di Procedura Penale. Competenza per reati commessi all'estero.
10. Competenza per reati commessi all'estero.
Art. 11 Codice di Procedura Penale. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Art. 11 bis Codice di Procedura Penale. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia.
11-bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia (1) (2).
Art. 13 Codice di Procedura Penale. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali.
13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali.
Art. 14 Codice di Procedura Penale. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.
14. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.
Art. 15 Codice di Procedura Penale. Competenza per materia determinata dalla connessione.
15. Competenza per materia determinata dalla connessione.
Art. 16 Codice di Procedura Penale. Competenza per territorio determinata dalla connessione.
16. Competenza per territorio determinata dalla connessione.
Art. 19 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti sulla riunione e separazione.
19. Provvedimenti sulla riunione e separazione.
Art. 22 Codice di Procedura Penale. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
Art. 23 Codice di Procedura Penale. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
Art. 24 Codice di Procedura Penale. Decisioni del giudice di appello sulla competenza.
24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza.
Art. 25 Codice di Procedura Penale. Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.
25. Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.
Art. 26 Codice di Procedura Penale. Prove acquisite dal giudice incompetente.
26. Prove acquisite dal giudice incompetente.
Art. 27 Codice di Procedura Penale. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
Art. 31 Codice di Procedura Penale. Comunicazione al giudice in conflitto.
31. Comunicazione al giudice in conflitto.
Art. 33 bis Codice di Procedura Penale. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.
33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.
Art. 33 ter Codice di Procedura Penale. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica.
33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33 quater Codice di Procedura Penale. Effetti della connessione sulla composizione del giudice.
33-quater. Effetti della connessione sulla composizione del giudice.
Art. 34 Codice di Procedura Penale. Incompatibilitą determinata da atti compiuti nel procedimento.
34. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.
Art. 35 Codice di Procedura Penale. Incompatibilitą per ragioni di parentela, affinitą o coniugio.
35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio.
Art. 38 Codice di Procedura Penale. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione.
38. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione.
Art. 39 Codice di Procedura Penale. Concorso di astensione e di ricusazione.
39. Concorso di astensione e di ricusazione.
Art. 40 Codice di Procedura Penale. Competenza a decidere sulla ricusazione.
40. Competenza a decidere sulla ricusazione.
Art. 41 Codice di Procedura Penale. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.
41. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.
Art. 42 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione.
42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione.
Art. 43 Codice di Procedura Penale. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato.
43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato.