Art. 11 bis Codice di Procedura Penale. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia.

11-bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia (1) (2).

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 (3).

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(1) Rubrica così modificata dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 2 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1998, n. 286).

(3) Comma così modificato dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.