Art. 24 Codice di Procedura Penale. Decisioni del giudice di appello sulla competenza.

24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza.

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1).

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [c.p.p. 593].

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 5 maggio 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 Prima serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 24, primo comma, c.p.p., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. La stessa Corte, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo; con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 104 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma, Cost.