Art. 27 Codice di Procedura Penale. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.

27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 262 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.