Art. 33 bis Codice di Procedura Penale. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.

33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335 (1);

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2, [c.p. 416, 416-bis, 416-ter, 420, 429, 431, 432, 433, 433-bis, 440, 449, 452] 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies [c.p. 513-bis, 564] [c.p. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies] puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 [c.p. 644] del codice penale (2);

d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati (3);

e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (4);

l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale; (6)

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale; (7)

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4 (5).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 182 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità della presente lettera, in riferimento agli articoli 3 e 25 Cost.

(2) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 2, L. 28 aprile 2015, n. 58, a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 19 marzo 2001, n. 92.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 169, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 gennaio 2000, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 e dall'art. 3, D.L. 24 maggio 1999, n. 145. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall'art. 13 L. 3 agosto 1998, n. 269, sostituito dall'art. 10, L. 16 dicembre 1999, n. 479 ed infine così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144.

(6) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo della lettera era il seguente: «l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza».

(7) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo della lettera era il seguente: «o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori».