Art. 25 Costituzione.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [art. 102 Cost.].
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [art. 13 Cost.].