Art. 15 Costituzione.
15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Art. 16 Costituzione.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [art. 120 Cost.; XIII disp. att. Cost.].
Art. 18 Costituzione.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [art. 19, 20, 39, 49 Cost.].
Art. 19 Costituzione.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [artt. 8, 18, 20 Cost.].
Art. 20 Costituzione.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [artt 8, 18, 19 Cost.].
Art. 21 Costituzione.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 22 Costituzione.
22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.
Art. 23 Costituzione.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24 Costituzione.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [art. 113 Cost.].
Art. 25 Costituzione.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [art. 102 Cost.].
Art. 26 Costituzione.
26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Art. 28 Costituzione.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [art. 97 Cost.].