Art. 13 Costituzione.

13. La libertà personale è inviolabile.

Art. 14 Costituzione.

14. Il domicilio è inviolabile.

Art. 15 Costituzione.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Art. 16 Costituzione.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [art. 120 Cost.; XIII disp. att. Cost.].

Art. 17 Costituzione.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Art. 18 Costituzione.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [art. 19, 20, 39, 49 Cost.].

Art. 19 Costituzione.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [artt. 8, 18, 20 Cost.].

Art. 20 Costituzione.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [artt 8, 18, 19 Cost.].

Art. 21 Costituzione.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 22 Costituzione.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.

Art. 23 Costituzione.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24 Costituzione.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [art. 113 Cost.].

Art. 25 Costituzione.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [art. 102 Cost.].

Art. 26 Costituzione.

26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Art. 27 Costituzione.

27. La responsabilità penale è personale.

Art. 28 Costituzione.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [art. 97 Cost.].