Art. 27 Costituzione.
27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [art. 13 Cost.].
Non è ammessa la pena di morte[, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1).
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(1) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1, L.Cost. 2 ottobre 2007, n. 1.