Art. 34 Costituzione.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso [art. 9 Cost.] (1).

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(1) Vedi anche la L. 2 dicembre 1991, n. 390. sul diritto agli studi universitari.