Art. 29 Costituzione.
29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Art. 30 Costituzione.
30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Art. 31 Costituzione.
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.