Art. 87 Costituzione.
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [art. 74 Cost.].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [art. 61 Cost.].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [art. 71 Cost.].
Promulga le leggi [artt. 73, 74, 138 Cost.] ed emana i decreti aventi valore di legge [artt. 76, 77 Cost.] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [artt. 75, 138 Cost.].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [art.. 80 Cost.].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [art. 78 Cost.].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [art. 104 Cost.].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.