Art. 83 Costituzione.

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [artt. 55, 85 Cost.].

Art. 84 Costituzione.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Art. 85 Costituzione.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Art. 86 Costituzione.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Art. 87 Costituzione.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Art. 88 Costituzione.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Art. 89 Costituzione.

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art. 90 Costituzione.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Art. 91 Costituzione.

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [art. 55 Cost.].