Decreto-Legge 14 agosto 2013 n. 93. Sicurezza e contrasto della violenza di genere, protezione civile e commissariamento delle province. G.U. n. 191 del 16 agosto 2013.



DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di commissariamento delle province. 

Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013.

Capo I 
Prevenzione e contrasto della violenza di genere 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in
danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  e'  derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita'
dissuasive, il trattamento  punitivo  degli  autori  di  tali  fatti,
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione  finalizzate
alla anticipata tutela delle donne e  di  ogni  vittima  di  violenza
domestica; 
  Considerato,  altresi',  necessario  affiancare  con   urgenza   ai
predetti interventi misure  di  carattere  preventivo  da  realizzare
mediante la predisposizione  di  un  piano  di  azione  straordinario
contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  che  contenga  azioni
strutturate e condivise, in ambito sociale,  educativo,  formativo  e
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; 
  Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti
per alimentare  il  circuito  virtuoso  tra  sicurezza,  legalita'  e
sviluppo a sostegno del  tessuto  economico-produttivo,  nonche'  per
sostenere adeguati livelli di efficienza  del  comparto  sicurezza  e
difesa; 
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni
urgenti in materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  a  tutela  di
attivita' di particolare rilievo strategico,  nonche'  per  garantire
soggetti deboli, quali anziani e  minori,  e  in  particolare  questi
ultimi per quanto attiene all'accesso agli  strumenti  informatici  e
telematici, in  modo  che  ne  possano  usufruire  in  condizione  di
maggiore  sicurezza  e  senza  pregiudizio  della   loro   integrita'
psico-fisica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24  febbraio  1992,  n.
225,  in  materia  di   protezione   civile,   anche   sulla   scorta
dell'esperienza  acquisita  nel  periodo  successivo  all'entrata  in
vigore del decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  nonche'  di
introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, potenziandone l'operativita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   per   assicurare    legittimazione    alle    gestioni
commissariali delle  amministrazioni  provinciali  interessate  dagli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' per garantire  la  continuita'  amministrativa  degli  organi
provinciali  ordinari  e  straordinari,  nelle  more  della   riforma
organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del giorno 8 agosto 2013; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  con
delega alle pari  opportunita',  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
                 Norme in materia di maltrattamenti, 
                violenza sessuale e atti persecutori 
  1. All'articolo 572, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni  quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore  degli  anni
diciotto". 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato"
sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e  dopo
le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le  seguenti:  "ovvero
se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti   informatici   o
telematici"; 
    b) al quarto comma,  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "La querela proposta e' irrevocabile.". 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le  parole:  "valuta  l'eventuale  adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 
                               Art. 2 
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i  delitti  di  cui  all'articolo  572  del
  codice penale 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 282-bis,  comma  6,  dopo  la  parola  "571,"  e'
inserita  la  seguente:  "582,"  e  le  parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma"; 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli  articoli  282-bis  e  282-ter  devono  essere   immediatamente
comunicati al difensore  della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di
questo, alla persona offesa  e  ai  servizi  socio-assistenziali  del
territorio."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'." 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.". 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai  luoghi  abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi  e'  colto  in
flagranza dei delitti di  cui  all'articolo  282-bis,  comma  6,  ove
sussistano fondati motivi per  ritenere  che  le  condotte  criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l'integrita' fisica della persona offesa. 
    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli
articoli 385 e seguenti del presente titolo."; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli  articoli"
sono inserite le seguenti: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" sono inserite le seguenti "572,"; 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per il reato di  cui  all'articolo  572  del  codice  penale,
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il  termine  di
cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    h)  all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per il reato di cui all'articolo 572  del  codice  penale,  anche  al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa"; 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite
le seguenti: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno  2013
e a 2,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi  anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro
per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e quanto a  400.000  euro  per  l'anno  2014,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e  quanto
a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  2,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012,
n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
                               Art. 3 
      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 
  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia  segnalato  un  fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui  all'articolo  582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza  di  querela,  puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte  degli  organi
investigativi   e   sentite   le   persone   informate   dei   fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente  articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo  di  residenza  del
destinatario  dell'ammonimento  l'applicazione  della  misura   della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre  mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di  guida  ai  sensi
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Il
prefetto non da'  luogo  alla  sospensione  della  patente  di  guida
qualora,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche   del   nucleo
familiare, risulti che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non
possono  essere  garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
all'articolo 218, secondo comma, del citato  decreto  legislativo  n.
285 del 1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere  omesse  le  generalita'  dell'eventuale
segnalante. 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli  572  o
609-bis del codice penale. 
                               Art. 4 
       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 
  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 18-bis 
    (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
    "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o  di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di  violenza
domestica,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale  pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della  scelta  di  sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il  questore,  anche
su proposta  del  procuratore  della  Repubblica,  o  con  il  parere
favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di  soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per  consentire  alla  vittima  di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si  intendono
per violenza domestica tutti gli atti,  non  episodici,  di  violenza
fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica   che   si   verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
    3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di  interventi  assistenziali  dei  servizi   sociali   specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. 
    4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.". 
                               Art. 5 
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 
  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma  3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, e adotta, previa acquisizione  del  parere  in  sede  di
Conferenza Unificata, un  "Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere", di seguito  denominato  "Piano",  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo  di
eliminazione della violenza contro le donne; 
    b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza  e
la discriminazione di genere  nell'ambito  dei  programmi  scolastici
delle scuole di ogni ordine  e  grado,  al  fine  di  sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti
delle  donne  e  la  discriminazione  di  genere,  anche   attraverso
un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    c) potenziare le  forme  di  assistenza  e  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei  servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza; 
    d) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; 
    e)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   un
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    f) prevedere una raccolta  strutturata  dei  dati  del  fenomeno,
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti; 
    g) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle Amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking; 
    h) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Capo II 
 
Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di
fenomeni di particolare allarme sociale 
                               Art. 6 
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza  per
lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione
di cui  alla  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e'  autorizzato  ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili,  su  richiesta  del
Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari  e  statali
previste per il periodo  2007-2013.  Per  il  reintegro  delle  somme
anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si  provvede,  per
la  parte  comunitaria,  con  imputazione  agli  accrediti   disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle  spese  effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli  stanziamenti
autorizzati  in  favore  del  medesimo  programma  nell'ambito  delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si  applica  alle
Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando  per  le  stesse
Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con riferimento anche al  medesimo  articolo  9,  comma
2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite  dalle
seguenti: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,"; 
    b) le parole "di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione". 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno  per  l'anno  2013  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e
la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione  civile,
per le spese  sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di  emergenza
umanitaria  verificatosi  nel  territorio  nazionale   in   relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del  nord
Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
                               Art. 7 
Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 
  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2016.". 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  "articolo  624-bis"  sono
aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa"; 
    b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: 
      "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.". 
  3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche". 
  4. All'articolo 682 del codice  penale,  dopo  il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente:  "Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano, altresi', agli immobili adibiti  a  sedi  di  ufficio,  di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il  cui  accesso  e'  vietato  per  ragioni  di  sicurezza
pubblica.". 
                               Art. 8 
              Contrasto al fenomeno dei furti in danno 
         di infrastrutture energetiche e di comunicazione 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7)  e'  aggiunto
il seguente: 
      "7-bis) se il fatto e'  commesso  su  componenti  metalliche  o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica;"; 
    b) all'articolo 648,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La pena e'  aumentata  quando  il  fatto  riguarda
denaro o cose provenienti da delitti di  rapina  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 628, terzo comma,  di  estorsione  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai  sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).". 
  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole "numeri 2),  prima  ipotesi,  3)  e  5)"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e  dopo  la  lettera  f)  e'
inserita la seguente: "f-bis) delitto di  ricettazione,  nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;". 
                               Art. 9 
  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 
  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: 
      "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  sostituzione
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti."; 
    b) all'ultimo comma, dopo le parole  "di  cui  al  secondo"  sono
inserite le seguenti: "e terzo". 
  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, le  parole  "e  635-quinquies"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  dei  delitti  di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III,  Capo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.". 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito
dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti
possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base
della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'
delle medesime."; 
    b) all'articolo 30-sexies,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata  la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.". 
Capo III 
Norme in tema di protezione civile 
                               Art. 10 
            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 
  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e alla qualita'  degli  eventi.  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi di soccorso e di assistenza nelle more della  ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni  da  parte  del
Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'  apposito
stanziamento sul Fondo di protezione  civile  destinato  allo  scopo,
individuando  nell'ambito  dello  stanziamento   complessivo   quelle
finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione  civile  verifichi  che  le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza."; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      "1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di  emergenza
non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di  ulteriori
180 giorni."; 
    c) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata."; 
    d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a  "n.
196." sono sostituite dalle seguenti: "del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".". 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.". 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8. 
                               Art. 11 
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del
                                fuoco 
  1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile"
- Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico"  un  fondo
per l'anticipazione  delle  immediate  e  indifferibili  esigenze  di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2013. A decorrere  dall'anno  2014,  lo  stanziamento  del  fondo  e'
determinato annualmente con la legge di bilancio. 
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari  a  euro  15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate  a  valere  sul
fondo di cui al comma 1,  restano  acquisite  all'erario,  in  misura
corrispondente, le risorse rimborsate a  qualsiasi  titolo  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese  sostenute  in  occasione
delle emergenze. 
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma  1  in
favore degli stanziamenti della stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  -  Missione  "Soccorso  Civile",  ivi  compresi  quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante  al  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze  informatiche
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   l'Ufficio
centrale del bilancio. 
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e  le  forze  di  polizia"
sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; 
    b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
      "13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente."; 
    c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      "5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.". 
Capo IV 
Norme in tema di gestioni commissariali delle province 
                               Art. 12 
               Gestioni commissariali delle province 
  1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi  e
di  nomina  dei   commissari   straordinari   delle   amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo  23,  comma  20,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ai  sensi
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dai  commissari
straordinari di cui al comma 1. 
  3. Le gestioni commissariali di cui  al  comma  1,  nonche'  quelle
disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento  si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato  o  di  cessazione
anticipata degli organi provinciali  che  intervengano  in  una  data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. 
  5.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori
entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 13 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013 
 
                            

Fai una domanda