Decreto-Legge 14 agosto 2013 n. 93. Sicurezza e contrasto della violenza di genere, protezione civile e commissariamento delle province. G.U. n. 191 del 16 agosto 2013.
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013.
Capo I
Prevenzione e contrasto della violenza di genere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in
danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita'
dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti,
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate
alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza
domestica;
Considerato, altresi', necessario affiancare con urgenza ai
predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare
mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni
strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti
per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalita' e
sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonche' per
sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e
difesa;
Ravvisata, altresi', la necessita' di introdurre disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di
attivita' di particolare rilievo strategico, nonche' per garantire
soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi
ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e
telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di
maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrita'
psico-fisica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta
dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in
vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonche' di
introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potenziandone l'operativita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni
commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' per garantire la continuita' amministrativa degli organi
provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma
organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del giorno 8 agosto 2013;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con
delega alle pari opportunita', del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti,
violenza sessuale e atti persecutori
1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la
parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni
diciotto".
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza.".
3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato"
sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo
le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "La querela proposta e' irrevocabile.".
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i
procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del
codice penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," e'
inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-octies" sono
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma";
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste
dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente
comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'."
3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.".
c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e
dall'articolo 612-bis del codice penale;";
d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in
flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove
sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l'integrita' fisica della persona offesa.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli
articoli 385 e seguenti del presente titolo.";
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli articoli"
sono inserite le seguenti: "572,";
f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti "572,";
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale,
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di
cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";
h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche', quando si procede
per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa";
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite
le seguenti: "572,";
2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto
anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".
3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di
cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis,
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013
e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro
per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto
a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012,
n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 3
Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del
destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il
prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida
qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo
familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non
possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del
1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' dell'eventuale
segnalante.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o
609-bis del codice penale.
Art. 4
Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza
domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche
su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono
per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso
di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal
questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".
Art. 5
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza Unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che
deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano persegue le seguenti finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di
eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e
la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti
delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso
un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza;
d) garantire la formazione di tutte le professionalita' che
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno,
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti;
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto
delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking;
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i
livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e
sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul
territorio.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di
fenomeni di particolare allarme sociale
Art. 6
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto
sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per
lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del
Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali
previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme
anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per
la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle
Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse
Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma
2-bis.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto
residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima
autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui importo giornaliero non potra', comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle
seguenti: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";
b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione".
5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per
l'anno per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e
la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile,
per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza
umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord
Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
Art. 7
Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di
manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in
materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2016.".
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono
aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa";
b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:
"3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne;
3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.".
3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche".
4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma e'
aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si
applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza
pubblica.".
Art. 8
Contrasto al fenomeno dei furti in danno
di infrastrutture energetiche e di comunicazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' aggiunto
il seguente:
"7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in
regime di concessione pubblica;";
b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La pena e' aumentata quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura
penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono
inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e dopo la lettera f) e'
inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".
Art. 9
Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con sostituzione
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";
b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono
inserite le seguenti: "e terzo".
2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei delitti di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito
dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti
possono inviare all'ente gestore richieste di verifica
dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base
della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita'
delle medesime.";
b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".
Capo III
Norme in tema di protezione civile
Art. 10
Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225
1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con
specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi. La
delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del
Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell' apposito
stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo,
individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle
finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2,
risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto
agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una
relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente
determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza
non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori
180 giorni.";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e
delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento,
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate
con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione
interessata.";
d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n.
196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle
prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale
di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.".
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.
Art. 11
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile"
- Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo
per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno
2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e'
determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul
fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura
corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione
delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in
favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero
dell'interno - Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia"
sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
"13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare
direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.";
c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.".
Capo IV
Norme in tema di gestioni commissariali delle province
Art. 12
Gestioni commissariali delle province
1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e
di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari
straordinari di cui al comma 1.
3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonche' quelle
disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione
anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.
5. Fino al 30 giugno 2014 e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori
entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013
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