Decreto-Legge 18 dicembre 2012, n. 223. Disposizioni per lo svolgimento delle elezioni politiche anno 2013. G.U. 18 dicembre 2012 n. 294.



DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223 

Disposizioni urgenti per  lo  svolgimento  delle  elezioni  politiche nell'anno 2013.
 
Gazzetta Ufficiale n.294 del 18-12-2012
 
Art. 1 
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione  delle   liste  di  candidati  e  cause  di  ineleggibilita'  alle  elezioni
  politiche del 2013. 
  1. Limitatamente alle  elezioni  politiche  del  2013,  qualora  lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni: 
    a) la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e  dei  candidati,  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 1, primo periodo,  e  92,  primo  comma,  n.  2)  primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2,  primo  periodo,  e  20,  comma  1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti  norme per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica  di  cui  al  decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  e  all'articolo  8,  comma  1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459; 
    b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare
almeno in una delle Camere,  secondo  i  rispettivi  regolamenti,  la riduzione opera nella misura del sessanta per cento; 
    c) le  disposizioni  sull'esonero  delle  sottoscrizioni  di  cui all'articolo 18-bis,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano  anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi  parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in  corso  al  momento  della convocazione dei comizi; 
    d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto  se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni  successivi alla data del decreto di scioglimento. 
 
Art. 2 
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  per  gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione  delle  elezioni
per  il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica  nell'anno  2013,  esercitano  il  diritto  di  voto   per
corrispondenza all'estero per  la  circoscrizione  della  Camera  dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica  in  cui  e'
compreso il comune di Roma Capitale, secondo  le  modalita'  indicate nel presente articolo, i seguenti elettori: 
  a)  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di   polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello  svolgimento  di
missioni internazionali; 
  b) dipendenti di amministrazioni  dello  Stato,  di  regioni  o  di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero,  secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia  superiore a tre mesi e inferiore a  dodici  mesi,  ovvero  non  siano  comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27  ottobre  1988, n. 470, nonche', qualora non iscritti  alle  anagrafi  dei  cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; 
  c) professori e ricercatori universitari  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  titolari  di
incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge  30  dicembre  2010,  n. 240, che si trovano in servizio presso  istituti  universitari  e  di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno  sei  mesi  e non piu' di dodici mesi che, alla data  del  decreto  del  Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non  iscritti  nelle  anagrafi  dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi. 
  2. Gli elettori di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  previsto
dal comma  4,  quinto  periodo,  che  deve  pervenire  al  comando  o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando  il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne  coniugate  o vedove, il luogo e la data  di  nascita,  il  sesso,  l'indirizzo  di residenza,  il  comune  di   iscrizione   nelle   liste   elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.  I  familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e  non oltre  il  trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla   data   della votazione   in   Italia,    fanno    pervenire    la    dichiarazione all'amministrazione  di  appartenenza  del   proprio   familiare   ed
unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare  convivente del dipendente. Il comando o amministrazione  di  appartenenza  o  di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in  Italia,  fa  pervenire  all'ufficio  consolare  i nominativi  dei  dichiaranti,  in  elenchi  distinti  per  comune  di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo,  unitamente all'attestazione della presentazione delle  rispettive  dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1. 
  3. Gli elettori di cui al comma  1,  lettera  c),  fanno  pervenire direttamente  all'ufficio  consolare   la   dichiarazione   ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco previsto dal  comma  4,  quinto  periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre  il  trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla   data   della votazione  in  Italia  e  unitamente  a  essa   rendono,   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  che  attesti  i  requisiti  di  servizio  e permanenza all'estero di cui al comma  1,  lettera  c).  I  familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera  c),  unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco  previsto  dal
comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore. 
  4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun  comune  per via telematica, ove  possibile  per  posta  elettronica  certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data  di
nascita, dei residenti  nel  comune  che  hanno  fatto  pervenire  le dichiarazioni di cui ai  commi  2  e  3.  Ciascun  comune,  entro  le
successive  ventiquattro  ore,  con  le   stesse   modalita',   invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause  ostative  al  godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli  elettori  compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni  successivi  alla scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo   periodo,   l'ufficiale elettorale redige l'elenco  degli  elettori  per  i  quali  e'  stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in  Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni  in  cui  essi risultano iscritti. Nei casi  in  cui  vi  siano  cause  ostative  al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica  o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio  consolare  entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio  consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono  iscritti nell'elenco  anche  i  nominativi  degli   elettori   temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione,  inviata  tramite  posta elettronica certificata, non e' stata riscontrata  dal  comune  entro tre giorni dalla sua ricezione. 
  5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),  che  hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione  nell'elenco
previsto dal comma 4,  quinto  periodo,  possono  revocarla  mediante espressa   dichiarazione   di   revoca,   datata    e    sottoscritta
dall'interessato,  che  deve   pervenire   direttamente   all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente  alla
data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il  giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione  di  revoca,  per
via  telematica  o  tramite  telefax,  al  comune  di  residenza  del dichiarante. 
  6. Gli elettori che hanno presentato  dichiarazione  di  revoca  ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur  essendo  nelle  condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno  fatto  pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi  2
e 3, restano  iscritti  nelle  liste  della  sezione  del  comune  di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.  Gli  elettori
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto  al  voto  per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione  nei
termini  e  con  le  modalita'  previsti  al  comma  5,  non  possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio  nazionale.  Gli
elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto  al  voto  per corrispondenza, esercitano il diritto  di  voto  in  Italia,  qualora
presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che,  per  cause  di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto  di  voto  per corrispondenza all'estero. 
  7. Il Ministero dell'interno,  non  piu'  tardi  del  ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione  in  Italia,  consegna  al
Ministero degli affari esteri le liste  dei  candidati  e  i  modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei
deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui  e' compreso il comune di Roma  Capitale.  Sulla  base  delle  istruzioni fornite  dal  Ministero  degli  affari  esteri,   le   rappresentanze diplomatiche  e  consolari,  preposte  a  tale  fine   dallo   stesso Ministero,  provvedono  alla  stampa  del  materiale  elettorale   da inserire nel plico che  viene  inviato  all'elettore  temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto  per  corrispondenza.  Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni  in Italia, gli uffici consolari inviano  agli  elettori  temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto  per  corrispondenza  il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con  le  indicazioni  delle  modalita'  per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita  copiativa, nonche' una  busta  affrancata  recante  l'indirizzo  del  competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non  puo'  contenere  i documenti elettorali di piu' di un elettore. Una  volta  espresso  il proprio voto sulla scheda elettorale mediante  la  matita  copiativa, l'elettore introduce  nell'apposita  busta  la  scheda  o  le  schede elettorali, sigilla la busta, la  introduce  nella  busta  affrancata unitamente  alla  matita  copiativa  e  al  tagliando  staccato   dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto  e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data  stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste  che  le  contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 
  8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale  le  buste  comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del  giovedi'  antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia,  unitamente  all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le  buste  sono  inviate  con  una spedizione  unica,  per  via  aerea  e  con  valigia  diplomatica.  I responsabili degli uffici  consolari  provvedono,  dopo  l'invio  dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede  pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle  non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore.  Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che  viene  trasmesso al Ministero degli affari esteri. 
  9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a),  sono  definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa  tra
il Ministero della  difesa  e  i  Ministeri  degli  affari  esteri  e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative  di  formazione  dei
plichi, del loro recapito all'elettore all'estero,  di  raccolta  dei plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei  plichi  stessi,  a
cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco  del  comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono  effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), e agli elettori  in  servizio  presso  le rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  e   ai   loro   familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le  intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o  sociale  di cui al comma 4 del medesimo articolo 19. 
  10.  Le   schede   votate   per   corrispondenza   dagli   elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di
sezione  individuati,  entro  e  non  oltre   il   ventesimo   giorno antecedente alla  data  della  votazione  in  Italia,  in  un  elenco
approvato dalla Commissione elettorale circondariale  del  comune  di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con  le  stesse modalita' ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad  un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali e' composto da un presidente e da due scrutatori,  nominati con le modalita' stabilite per  tali  nomine.  Uno  degli  scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi  contenenti  le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono  dal  medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai  seggi  speciali.  Di  tali operazioni viene redatto apposito  verbale  congiunto  da  parte  del delegato e dei presidenti  dei  seggi  speciali.  Successivamente,  i seggi speciali procedono al compimento delle  operazioni  preliminari allo scrutinio, alle quali  possono  assistere  i  rappresentanti  di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di  designazione  dei rappresentanti di lista e' presentato con le modalita' e nei  termini di cui all'articolo 25, primo comma,  del  testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e successive modificazioni,  e  comunque  non  oltre  le  ore  9  della
domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale. 
  11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate  dagli  elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli
elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che  esercitano  il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.
  12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per  la  votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio  speciale  procede
alle operazioni di  apertura  dei  plichi  assegnati  al  seggio  dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente: 
  a) apre i plichi e accerta  che  il  numero  delle  buste  ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale  congiunto  di
consegna dei plichi; 
  b) procede successivamente all'apertura  di  ciascuna  delle  buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 
  1)  accerta  che  la  busta  esterna  contenga  il  tagliando   del certificato elettorale di un solo elettore e la busta  interna  nella
quale deve essere contenuta la scheda o le schede  con  l'espressione del voto; 
  2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna  appartenga ad  un  elettore  incluso  nell'elenco   consolare   degli   elettori
temporaneamente all'estero che esercitano  il  diritto  di  voto  per corrispondenza; 
  3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o  le  schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra  e  non  rechi  alcun segno di riconoscimento; 
  4) annulla le schede incluse in una busta che contiene piu'  di  un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di  un  elettore
che ha votato piu' di una  volta,  o  di  un  elettore  non  inserito nell'elenco consolare,  o  infine  contenute  in  una  busta  aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa  dal relativo  tagliando  del  certificato  elettorale  la  busta  interna
recante la scheda o le schede annullate in  modo  tale  che  non  sia possibile procedere alla identificazione del voto; 
  5) forma plichi sigillati e  firmati  da  tutti  i  componenti  del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne  validamente
inviate dagli elettori. 
  13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al  comma  12,  lettera  b),  numero  5),  formati  dal presidente   del   seggio   speciale   unitamente   a   verbale    di
accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a  ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati  ai  sensi  del  primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi. 
  14. Gli uffici elettorali di  sezione,  individuati  ai  sensi  del primo periodo del comma 10,  procedono  alle  operazioni  di  spoglio
delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine: 
  a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal  seggio speciale, previa verifica dell'integrita'  del  medesimo,  accertando
che il numero delle buste contenute nel plico  sia  corrispondente  a quello   indicato   nel   verbale   di    accompagnamento;    procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; 
  b) uno scrutatore, individuato dal presidente,  appone  la  propria firma sul retro di ciascuna scheda e la  inserisce  nella  rispettiva
urna, una per la Camera dei deputati  ed  una  per  il  Senato  della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione  anche  per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio; 
  c) procede allo  scrutinio  congiunto  delle  schede  votate  dagli elettori temporaneamente all'estero  e  delle  schede  votate  presso
l'ufficio elettorale di sezione; 
  d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che  per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica  del risultato dello scrutinio delle  schede  votate  presso  il  medesimo ufficio e delle schede votate all'estero. 
  15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano  il  diritto  di  voto  per
corrispondenza  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per   lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non
diversamente disposto  dal  comma  14.  Ai  fini  dell'esercizio  del diritto di voto per  corrispondenza  degli  elettori  temporaneamente
all'estero e dello  svolgimento  delle  operazioni  preliminari  allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive  modificazioni, e al relativo  regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 
  16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati  nello svolgimento di missioni internazionali ed  i  titolari  degli  uffici
diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile iniziativa  al  fine  di   garantire   il   rispetto   dei   principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto. 
 
Art. 3 
Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - Aire 
  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre  1988,  n.  470, dopo le  parole:  «ai  quali  la  dichiarazione  si  riferisce»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  sono  accompagnate   da   documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare». 
 
Art. 4 
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE 
  1.  In  occasione  delle  elezioni  politiche  nell'anno  2013,  in attuazione   degli   impegni   internazionali   assunti   dall'Italia
nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli  uffici  elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali.  A  tale  fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente  accreditati  dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni  prima  della data stabilita per  il  voto,  trasmette  al  Ministero  dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione  ai  prefetti  di ciascuna provincia ed ai sindaci. 
  2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono  in alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione. 
 
Art. 5 
Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000, si provvede mediante utilizzo del Fondo da  ripartire
per  fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  elezioni   politiche, amministrative,  del  Parlamento  europeo   e   dall'attuazione   dei
referendum,  iscritto  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2013,
alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi  da  assegnare».
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
Art. 6 
Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2012 
 
NAPOLITANO 
Monti, Presidente del  Consiglio  dei  Ministri 
Cancellieri, Ministro dell'interno 
Di Paola, Ministro della difesa 
Grilli,  Ministro   dell'economia   e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
 
 
DL convertito con mod dalla L. 31.12.2012, n. 232 (GU 3.1.2013, n. 2)

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