Testo coordinato del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93. Sicurezza, contrasto alla violenza di genere, protezione civile e commissariamento delle province. G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013.



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.».

Gazzetta Ufficile n. 242 del 15 ottobre 2013.

Capo I 

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

(( 1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.". 1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato. 1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.". ))

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.". (( 2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.". 2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032.". ))

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici"; b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.". ))

(( 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.". ))

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni."; 0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: "f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale"; )) a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," (( sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate," )), le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: " (( ,609-octies e 612, secondo comma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis"; )) (( a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2"; )) b) all'articolo 299: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, (( 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e )) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.";

2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede."; ))

3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis"; b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis"; ))

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";

d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, (( scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, )) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. (( La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.". ))

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. (( Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento"; e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" e' inserita la seguente: "572,"; f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"; )) g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "(( 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona )), l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; (( h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"; h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero." )) i) all'articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" e' inserita la seguente: "572,";

2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.». ))

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, (( in forma non anonima )), un fatto che debba ritenersi riconducibile (( ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, )) nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica (( uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, )) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare (( o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, )) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, (( come modificato dal presente decreto )). Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del (( codice della strada, di cui )) al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, (( comma 2, )) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante, (( salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento. ))

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia (( dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo. 5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere. ))

Art. 4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' (( inserito )) il seguente: "Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, (( con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, )) rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica (( uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, )) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o (( tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, )) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l%

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