Testo coordinato del decreto-legge n. 201/2011. Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici. G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011.



 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.».
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011  - Suppl. Ordinario n.276.
Titolo I 
SVILUPPO ED EQUITA'
Art. 1 
Aiuto alla crescita economica (Ace)  
  1. In considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi da  2  a  8  del  presente  articolo.  Per  le
societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato. 
  2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio  e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
  3. Dal quarto periodo di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per  il  primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 
  4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il  reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 
  5. Il capitale proprio esistente alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso  al  31  dicembre  2010  e'  costituito  dal  patrimonio  netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  del
medesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   i
conferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  ad
esclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
  6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
  7. Il presente articolo si applica anche al  reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
  8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
 
Art. 2 
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
giovani  
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2012
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997. 
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese  per
il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle  deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,  lettera  a),  1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono
soppresse. 
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero  2),  dopo  le  parole  «periodo  di  imposta»  sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»; 
    b) al numero  3),  dopo  le  parole  «Sardegna  e  Sicilia»  sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. 
 
Art. 3 
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali 
e rifinanziamento fondo di garanzia  
  1.   In   considerazione   della   eccezionale   crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la
spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011,  n.  183,  dopo  la  lettera  n),  e'  aggiunta  la
seguente: «n-bis) per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  delle  spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei
fondi   strutturali   comunitari.   Per   le    Regioni    ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in  nell'Obiettivo
Competitivita',  di  cui  al  Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione
del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera
nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2012, 2013 e 2014.». 
  1-bis L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis del  comma
4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  introdotta
dal comma 1 del presente articolo, opera  per  ciascuna  regione  nei
limiti definiti con  i  criteri  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo. 
  2. Per compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione  per
gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo»,  ripartito  tra  le
singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come
stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare
al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni
singola Regione. 
  3. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla
costituzione  del  fondo  di  cui  al  comma  2   si   provvede   con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
recate dal presente provvedimento. 
  4. La dotazione del Fondo di garanzia  a  favore  delle  piccole  e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' incrementata  di  400  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la  somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della
legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle
attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal
presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle
minori spese recate dal presente decreto. 
 
Art. 4 
Detrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamento
energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali   
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo  11,  comma  3,  le  parole:  «15  e  16»,  sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e16-bis»; 
    b) nell'articolo  12,  comma  3,  le  parole:  «15  e  16»,  sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»; 
    c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il  seguente:  «ART.16-bis.  -
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio e  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici).  -  1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36  per  cento  delle
spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse  non
superiore  a  48.000  euro  per  unita'  immobiliare,  sostenute   ed
effettivamente rimaste a carico dei  contribuenti  che  possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
      a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
del codice civile; 
      b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 
      c) necessari alla ricostruzione o al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche'  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   anche
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione; 
      d) relativi alla realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
      e)    finalizzati    alla    eliminazione    delle     barriere
architettoniche, aventi ad oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,  la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a
favorire la  mobilita'  interna  ed  esterna  all'abitazione  per  le
persone portatrici di handicap in situazione di  gravita',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
      f) relativi all'adozione di misure finalizzate a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
      g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate  alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
      h)  relativi  alla  realizzazione  di  opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
      i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
      l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. 
    2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese  quelle
di   progettazione   e   per   prestazioni   professionali   connesse
all'esecuzione delle opere  edilizie  e  alla  messa  a  norma  degli
edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 
    3. La detrazione di cui al comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla
successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per
cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto
pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro
l'importo massimo di 48.000 euro. 
    4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
    5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
    6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
    7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali  costanti  e
di pari importo nell'anno di sostenimento delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
    8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare  sulla  quale  sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
    9. Si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro  dei  lavori  pubblici  18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il  "Regolamento  recante
norme di attuazione e procedure di controllo di  cui  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia ". 
    10. Con successivo decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.»; 
    d) nell'articolo 24,  comma  3  dopo  le  parole:  «e  i)»,  sono
aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)». 
  2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «2010, 2011  e  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
    b) alla lettera a), le parole: «dicembre  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
    c) alla lettera b), le parole: «dicembre  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2012.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  347  si
applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di  sostituzione   di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati
alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria».  Ai  relativi  oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  La  detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  introdotto  dal  presente
articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio
2013. 
  5. Le disposizioni del presente articolo entrano in  vigore  il  1°
gennaio 2012. 
 
Art. 5 
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni  fiscali  e
benefici assistenziali, con  destinazione  dei  relativi  risparmi  a
favore delle famiglie   
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il  31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'indicatore della situazione  economica  equivalente
(ISEE) al fine di: adottare una definizione  di  reddito  disponibile
che includa la percezione di somme anche  se  esenti  da  imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito  dei
diversi componenti  della  famiglia  nonche'  dei  pesi  dei  carichi
familiari, in particolare  dei  figli  successivi  al  secondo  e  di
persone  disabili  a  carico;  migliorare  la   capacita'   selettiva
dell'indicatore,  valorizzando  in  misura  maggiore  la   componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del  debito
residuo per l'acquisto della stessa  e  tenuto  conto  delle  imposte
relative; permettere  una  differenziazione  dell'indicatore  per  le
diverse tipologie  di  prestazioni.  Con  il  medesimo  decreto  sono
individuate  le  agevolazioni  fiscali  e  tariffarie,   nonche'   le
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal  1o  gennaio
2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.  Con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' con  cui  viene  rafforzato  il  sistema  dei  controlli
dell'ISEE,  anche  attraverso  la  condivisione  degli  archivi   cui
accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la  costituzione  di  una  banca  dati  delle   prestazioni   sociali
agevolate,  condizionate  all'ISEE,  attraverso  l'invio   telematico
all'INPS,  da  parte  degli  enti  erogatori,  nel   rispetto   delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei  dati  personali
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  delle
informazioni  sui   beneficiari   e   sulle   prestazioni   concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi  derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del  bilancio  dello
Stato e degli enti nazionali  di  previdenza  e  di  assistenza  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di
politiche sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'
attuative di tale riassegnazione. 
 
Art. 6 
Equo indennizzo e pensioni privilegiate   
  1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei
confronti del personale appartenente al comparto  sicurezza,  difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica, inoltre,  ai  procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche'
ai procedimenti per i quali,  alla  predetta  data,  non  sia  ancora
scaduto  il  termine  di  presentazione  della  domanda,  nonche'  ai
procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi  occorsi  prima  della
predetta data. 
 
Art. 6 bis 
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti
nei contratti di conto corrente e di apertura di credito  
  1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo
117 e' inserito il seguente:
  «Art.  117-bis  -  (Remunerazione   degli   affidamenti   e   degli
sconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possono
prevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissione
onnicomprensiva calcolata  in  maniera  proporzionale  rispetto  alla
somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    durata
dell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  somme
prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre
il limite del fido, i contratti di conto corrente e  di  apertura  di
credito possono prevedere, quali unici oneri a  carico  del  cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi  rispetto
a quanto stabilito nei commi 1 e 2  sono  nulle.  La  nullita'  della
clausola non comporta la nullita' del contratto. 
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo  e
puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si
pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il  CICR  prevede  i
casi  in  cui,  in  relazione  all'entita'  e   alla   durata   dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2. ». 
 
Titolo II 
 
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
 
Art. 7 
Partecipazione italiana a banche e fondi   
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad  accettare  gli
emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la
Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la
Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al
presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in
conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive
modificazioni. 
  2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3. Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di
capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del  D.Lgs.  31  marzo
1998, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni  di  euro
nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5  milioni  di
euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata
nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
degli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese recate dal presente provvedimento. 
 
Art. 8 
Misure per la stabilita' del sistema creditizio  
  1.  Ai  sensi  della  Comunicazione   della   Commissione   europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine
in conformita' alla normativa europea in materia. 
  2. La concessione della garanzia di cui al comma  1  e'  effettuata
sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 
  3. La garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta. 
  4. La garanzia dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009  n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono
annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette
garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si  intendono
le banche aventi sede legale in Italia. 
  6. L'ammontare delle garanzie concesse ai  sensi  del  comma  1  e'
limitato  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la
capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche
beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca
d'Italia, anche al fine di  verificare  la  necessita'  di  prorogare
l'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  1  e  l'esigenza  di
eventuali modifiche  operative.  I  risultati  delle  verifiche  sono
comunicati alla  Commissione  europea;  le  eventuali  necessita'  di
prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi  dall'entrata
in vigore del presente decreto e  le  eventuali  modifiche  operative
ritenute necessarie sono  notificate  alla  Commissione  europea.  Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  degli  elementi
forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro
il 15 aprile 2012  un  rapporto  sintetico  sul  funzionamento  dello
schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle  emissioni  garantite  e
non garantite delle banche. 
  7. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico. 
  8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma  7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in
essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
  9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo  complessivo   delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei
suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio. 
  10. La garanzia dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente
le seguenti caratteristiche: 
    a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti,  e
hanno durata residua non inferiore a  tre  mesi  e  non  superiore  a
cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a  sette  anni  per  le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130; 
    b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
    c) sono a tasso fisso; 
    d) sono denominati in euro; 
    e) rappresentano un  debito  non  subordinato  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
    f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti   complessi   ne'
incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento
alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 
  11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e  gli
interessi. 
  12. Non possono in alcun caso essere assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo 2). 
  13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui  al  comma
10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali  puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un
terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma
1. 
  14. Gli oneri economici a carico delle  banche  beneficiarie  della
garanzia di cui al comma 1 derivanti dalle  operazioni  effettuate  a
partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati: 
    a) per passivita' con durata originaria di  almeno  12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
      (ii) una commissione basata sul rischio eguale al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni. 
    b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
    c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
      (ii) una commissione basata sul rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating. 
  15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di  CDS
o comunque non sono  disponibili  dati  rappresentativi,  la  mediana
degli spread di cui al punto ii) della lettera a)  del  comma  14  e'
calcolata nel modo seguente: 
    a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne
di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la  mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque  anni  nei  tre  anni  che
terminano il mese precedente la  data  di  emissione  della  garanzia
registrati  per  un  campione  di  grandi  banche,   definito   dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; 
    b) per banche prive  di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile. 
  16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 
  17. I rating di cui al presente articolo sono quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
  18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma  1  sia
concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le
commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio
2010. 
  19. La commissione e' applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le
relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
  21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
  22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un  modello   uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che
deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
ammissione. 
  23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta
l'adeguatezza  patrimoniale  e  la  capacita'  di  fare  fronte  alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 
    a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione
di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori; 
    b) la capacita' reddituale  della  banca  sia  adeguata  per  far
fronte agli oneri delle passivita' garantite. 
  24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre: 
    a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei  volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione; 
    b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio
di terzo livello; 
    c) l'ammontare della garanzia; 
    d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto  al
comma 14. 
  25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di
stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
  26. La banca che non sia in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima
della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata
urgenza. 
  27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla  base   delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la
scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il
pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 
  28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea
entro e non oltre sei mesi. 
  29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia  ai
sensi del presente  articolo,  il  provvedimento  e'  trasmesso  alla
Commissione Europea entro 6 mesi. 
  30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di
credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei
terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli  articoli  1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800
del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da
crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore  della  Banca  d'Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. 
  31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta
della  banca  interessata,  e'  redatto  in  conformita'  ai  criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio
della garanzia. 
  32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti
garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 
  33.  Con  decreti  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
di attuazione del presente articolo. 
  34. Nel rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di
Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo. 
 
Art. 9 
Imposte differite attive  
  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 56: 
      1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «,  o
dei diversi organi competenti per legge,»; 
      2)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   «Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  approvazione
del   bilancio,   non   sono   deducibili   i   componenti   negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente comma;» 
    b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 
      «56-bis.  La  quota  delle  attivita'  per  imposte  anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di  cui  al  comma
55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui
al periodo precedente e' computata in  diminuzione  del  reddito  dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla  perdita  del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui  al
periodo precedente ridotta dei componenti  negativi  di  reddito  che
hanno dato luogo alla  quota  di  attivita'  per  imposte  anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
      56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica
anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a
societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.» 
    c) al comma 57: 
      1) nel primo periodo, le parole «al comma 55»  sono  sostituite
dalle parole  «ai  commi  55,  56,  56-bis  e  56-ter»  e  le  parole
«rimborsabile ne'» sono soppresse; 
      2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere  ceduto  ovvero»
sono soppresse; 
      3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241»  sono  aggiunte
le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; 
      4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»; 
      5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
    d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di  attuazione  »  sono
aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57». 
 
Titolo III 
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 
 
Capo I 
Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale 
 
Art. 10 
Regime premiale per favorire la trasparenza   
   1. Al fine di promuovere la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel  comma
2 del presente articolo, i seguenti benefici: 
    a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
    b)  assistenza  negli   adempimenti   amministrativi   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
    c) accelerazione del rimborso o della compensazione  dei  crediti
IVA; 
    d) per i contribuenti non  soggetti  al  regime  di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; 
    e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per  l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione  che
il contribuente: 
    a) provveda all'invio telematico all'amministrazione  finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
    b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti  finanziari
relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
esercitata. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
particolare,  col  provvedimento  sono  previsti,  con  le   relative
decorrenze: 
    a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e  della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
    b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
del modello 770 semplificato,  del  modello  CUD  e  dei  modelli  di
versamento periodico delle ritenute,  nonche'  gestione  degli  esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
necessarie; 
    c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei  corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
    d) anticipazione del termine di compensazione  del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
rimborsi IVA. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
    a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di  cassa
e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
    b) esonero dalla tenuta delle scritture  contabili  rilevanti  ai
fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
registro dei beni ammortizzabili; 
    c) esonero dalle liquidazioni, dai  versamenti  periodici  e  dal
versamento dell'acconto ai fini IVA. 
  5. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
attuazione. 
  6. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  operano  previa
opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata  nel
periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
  7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal  comma
2 o direttamente o per il tramite di un  intermediario  abilitato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al  precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. 
  9.  Nei  confronti  dei  contribuenti   soggetti   al   regime   di
accertamento basato sugli studi di settore,  ai  sensi  dell'articolo
10, della legge 8 maggio 1998, n.  146,  che  dichiarano,  anche  per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
    a)  sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
    c) la determinazione sintetica del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
  10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
    a) il contribuente abbia regolarmente  assolto  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
    b) sulla base dei dati di cui  alla  precedente  lettera  a),  la
posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
settore o degli studi di settore applicabili. 
  11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
relative disposizioni di attuazione. 
  13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si  applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi
quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
  13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui
al comma 1, la dilazione concessa  puo'  essere  prorogata  una  sola
volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun
anno». 
  13-ter. Le  dilazioni  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere
prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima
dilazione. 
  13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile  1999,
n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio  nazionale
della riscossione, per il presidio della  funzione  di  deterrenza  e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso
di adesione spontanea  agli  obblighi  tributari,  gli  agenti  della
riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti  dal
bilancio  certificato   da   determinare   annualmente,   in   misura
percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei  relativi
interessi  di  mora,  con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, che  tenga  conto  dei  carichi  annui
affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e  riduzione  dei  costi  del  gruppo
Equitalia  Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire  al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al  primo  periodo
e' a carico del debitore: 
  a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di  pagamento  entro
il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; 
  b) integralmente, in caso contrario »; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  « 6. All'agente della riscossione  spetta,  altresi',  il  rimborso
degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle   singole
procedure, che e' a carico: 
  a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto  di
provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; 
  b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
  6.1. Con decreto non regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono determinate: 
  a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
  b) la misura del rimborso, da determinare  anche  proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero  di
procedure attivate a carico del debitore; 
  c) le modalita' di erogazione del rimborso»; 
  d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il
rimborso di cui al comma 1 »; 
  e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico  dell'ente  creditore
le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono  a
carico dell'ente creditore ». 
  13-quinquies. Il decreto di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 
  13-sexies.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  13-septies.  Dalle  disposizioni  di  cui   ai   commi   13-quater,
13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  13-octies.  All'articolo  7,  comma   2,   lettera   gg-ter),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere  dal  31
dicembre 2012». 
  13-novies. I termini previsti  dall'articolo  3,  commi  24,  25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
  13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma  sono
soppressi; 
  b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine  di  cui
al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento  della  rata  successiva,  comporta  la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,  interessi
e sanzioni in misura piena, dedotto quanto  versato,  e'  iscritto  a
ruolo. 
  4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla  prima  entro
il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo  13  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   e   successive
modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,
e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»; 
  c) al comma 5: 
  1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: 
  «dai commi 4 e 4-bis»; 
  2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti:  «o
pagata in ritardo»; 
  d) al comma 6, le parole: «di cui ai  commi  1,  3,  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5». 
  13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano
altresi' alle rateazioni in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 209, le parole: « dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome»; 
  b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 
  « 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 213, e' stabilita la  data  dalla  quale  decorrono  gli
obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di
cui al comma 209». 
  13-terdecies. All'articolo 52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del  bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi  degli  articoli
68 e 79, con il consenso  dell'agente  della  riscossione,  il  quale
interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il
corrispettivo della vendita. L'eccedenza del  corrispettivo  rispetto
al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci  giorni  lavorativi
successivi all'incasso». 
 Art. 11 
Emersione di base imponibile   
  1. Chiunque, a seguito delle  richieste  effettuate  nell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51  e  52
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1972,  n.
633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in  parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo,
relativamente ai dati e alle notizie  non  rispondenti  al  vero,  si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo  periodo
si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74. 
  2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori  finanziari  sono
obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.  I
dati comunicati sono archiviati nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni. 
  3. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentiti le associazioni di categoria degli operatori  finanziarie  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  le
modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo
di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
strettamente  necessarie  ai   fini   dei   controlli   fiscali.   Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di
decadenza previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi. 
  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo  7,  undicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono  utilizzate
dall'Agenzia  delle  entrate   per   l'elaborazione   con   procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di
contribuenti a maggior rischio di evasione. 
  4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  annualmente  alle  Camere
una relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativi
all'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. 
  5. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato. 
  6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
  7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese; » 
    b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati. 
  8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo comma le parole «e dei  consigli  tributari»  e  le
parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse,  nel
terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e'
sostituita dalla seguente: «segnala»,  e  le  parole  «Ufficio  delle
imposte dirette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
entrate»; 
    b) al quarto comma, le parole: «,  ed  il  consiglio  tributario»
sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente:
«comunica»; 
    c) all'ottavo  comma  le  parole:  «ed  il  consiglio  tributario
possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »; 
    d) al nono comma, secondo periodo, le  parole:  «e  dei  consigli
tributari» sono soppresse. 
  9. All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
  10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato. 
  10-bis.  All'articolo  2,   comma   5-ter,   primo   periodo,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
 
Art. 11 bis 
 Semplificazione  degli  adempimenti  e   riduzione   dei   costi   di
  acquisizione delle informazioni finanziarie 
  1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento,  le
richieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenuta
utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono  effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione  dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni. Le richieste  telematiche  sono  eseguite  secondo  le
procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari  finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,  da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono  stabilite  le  disposizioni
attuative del presente articolo. 
 
Art. 12 
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
e contrasto all'uso del contante   
  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore,
di cui all'articolo  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  adeguate  all'importo  di
euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo  49,
le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti:  «31
marzo  2012».  Non  costituisce  infrazione   la   violazione   delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma. 
  1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al
saldo del libretto stesso». 
  2. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante: 
    a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
    b) i pagamenti di cui  alla  lettera  a)  si  effettuano  in  via
ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o  di
pagamento dei creditori  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento
elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali  pagamenti  per
cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; 
    c) lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
essere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici  bancari  o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in  modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste  Italiane  Spa  e
agli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitare
alcun costo; 
    e)  per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
regolate da specifiche normative,il Ministero dell'economia  e  delle
finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o
piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche'  i
soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS  (Point  of  Sale)  a
condizioni favorevoli.». 
  2-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-ter,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento  definiscono  con
apposita convenzione, da stipulare  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di
base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la  scadenza
del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o  di  un
conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia.  Con  la
medesima convenzione e' stabilito  l'ammontare  degli  importi  delle
commissioni  da  applicare  sui   prelievi   effettuati   con   carta
autorizzata tramite la rete degli  sportelli  automatici  presso  una
banca diversa da quella del titolare della carta. 
  4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori
di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a  valere  su  un
conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. 
  5. La convenzione individua le  caratteristiche  del  conto  avendo
riguardo ai seguenti criteri: 
    a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato  di  servizi  ed
operazioni,  compresa  la  disponibilita'  di  una  carta  di  debito
gratuita; 
    b)  struttura  dei  costi   semplice,   trasparente,   facilmente
comparabile; 
    c)  livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
sull'accesso al conto corrente di base; 
    d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle  quali  il
conto corrente e' offerto senza spese. 
  6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del  comma  3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma  5,  lettera
d). 
  7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non  e'  stipulata  entro
tre  mesi  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
  8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per  i  contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni. 
  9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori
di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio
Bancomat, le imprese  che  gestiscono  circuiti  di  pagamento  e  le
associazioni  delle  imprese  rappresentative  a  livello   nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  regole  generali  per
assicurare una riduzione delle  commissioni  interbancarie  a  carico
degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
carte di pagamento. In ogni  caso,  la  commissione  a  carico  degli
esercenti  sui  pagamenti  effettuati  con  strumenti  di   pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o  di  debito,
non puo' superare la percentuale dell'1,5 per cento. 
  10. Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle  misure  definite
ai sensi del comma 9. In caso di  esito  positivo,  a  decorrere  dal
primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per  la
immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale 
 
Capo II 
Disposizioni in materia di maggiori entrate ». 
 
Art. 13 
Anticipazione sperimentale 
dell'imposta municipale propria   
   1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale
propria e' fissata al 2015. 
  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale  e  le  pertinenze
della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si
intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
  3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei
commi 4 e 5 del presente articolo. 
  4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
    a. 160 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  A  e
nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
categoria catastale A/10; 
    b. 140 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
    b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5; 
    c. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale
A/10; 
    d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  D,  ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
    e. 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale
C/1. 
  5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.  Per  i
coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori   agricoli   professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. 
  6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per  cento.  I
comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base
sino a 0,3 punti percentuali. 
  7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti
percentuali. 
  8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
  9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,4  per
cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai
sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di
immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
  10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista
dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta'
non superiore a  ventisei  anni,  purche'  dimorante  abitualmente  e
residente  anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione,  al
netto della detrazione di base, non puo' superare  l'importo  massimo
di euro 400. I  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo
della  detrazione,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,   nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che  ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore
a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute  a  disposizione.
La suddetta detrazione si applica  alle  unita'  immobiliari  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all'articolo 6, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che  queste  si  applichino
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma  56,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  11. E' riservata allo Stato la quota di  imposta  pari  alla  meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato
contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di
imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
  12. Il versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9  e  dell'articolo
14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1° gennaio 2012».  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura  stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
il  riferimento  alla  «legge  per  la  finanza  locale»  si  intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  14. Sono abrogate, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  le  seguenti
disposizioni: 
    a.  l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
    b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d),  e)  ed  h)  del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446; 
    c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
    d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
    d-bis. i commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater  dell'articolo  7  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
  14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale
presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
  14-ter. I  fabbricati  rurali  iscritti  al  catasto  terreni,  con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere  dichiarati  al  catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
  14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione  di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta  municipale
propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio  dell'imposta  e'  determinato  dai   comuni   a   seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte  del  soggetto  obbligato,  si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  336,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle  sanzioni  previste
dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge  13  aprile  1939,  n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.
1249, e successive modificazioni. 
  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997. 
  16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma  11,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, le parole da «differenziate»  a  «legge  statale»  sono
sostituite dalle seguenti:  «utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
principio  di  progressivita'».  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
diritto dei contribuenti. 
  17. Il fondo sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito  stimato  ad
aliquota di base derivante dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue.  Con  le  procedure  previste
dall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
stimato di cui al precedente  periodo.  L'importo  complessivo  della
riduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
  18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono  aggiunte
le seguenti:  «nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
compartecipazione di cui al comma 4»; 
  19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e'   esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza
pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
compartecipazione del 2 per  cento  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. 
  20. La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
  21.(Soppresso). 
 
Art. 14 
Istituzione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi  
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti  i  comuni
del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai
servizi indivisibili dei comuni. 
  2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e'  il  comune  nel
cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la  superficie
degli immobili assoggettabili al tributo. 
  3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o  detenga  a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
  4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte  pertinenziali  o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva. 
  5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in
comune i locali o le aree stesse. 
  6. In caso di utilizzi temporanei di durata  non  superiore  a  sei
mesi nel corso  dello  stesso  anno  solare,  il  tributo  e'  dovuto
soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. 
  7. Nel caso di locali in multiproprieta' e  di  centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di
uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad  anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  9. La tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del
comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
costituita da quella calpestabile. 
  10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola
rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
  11. La tariffa e' composta da una quota  determinata  in  relazione
alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino
alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni  di  cui  ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi
indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del
consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
  13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale  di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti
in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente
periodo. 
  14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il
costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
  15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni  tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
    a) abitazioni con unico occupante; 
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro
uso limitato e discontinuo; 
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
  16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo  e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
  17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate  riduzioni  per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
  18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di   riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore
dimostri di aver avviato al recupero. 
  19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come
autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
  20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20  per  cento
della tariffa,  in  caso  di  mancato  svolgimento  del  servizio  di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso  in  grave
violazione della disciplina di riferimento, nonche'  di  interruzione
del servizio per motivi sindacali  o  per  imprevedibili  impedimenti
organizzativi che abbiano  determinato  una  situazione  riconosciuta
dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone  o
all'ambiente. 
  21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si  applicano  anche
alla maggiorazione di cui al comma 13. 
  22. Con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale
determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente
tra l'altro: 
    a) la classificazione delle categorie di attivita'  con  omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
    b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
    c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
    d) l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
    e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento
del tributo. 
  23. Il consiglio comunale deve approvare  le  tariffe  del  tributo
entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 
  24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti  da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
  25. La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata  di  un  importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
  26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'  assolto  con
il pagamento del tributo  da  effettuarsi  con  le  modalita'  e  nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di  spazi  ed
aree pubbliche ovvero per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
  27. Per tutto quanto  non  previsto  dai  commi  da  24  a  26,  si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo
annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 
  28. E' fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
  29. I comuni che hanno realizzato sistemi di  misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo. 
  30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma
29 e' determinato sulla base dei criteri  stabiliti  nel  regolamento
previsto dal comma 12. 
  31. La tariffa di cui al comma  29  e'  applicata  e  riscossa  dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
  32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla
copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni
determinata ai sensi del comma 13. 
  33. I soggetti passivi  del  tributo  presentano  la  dichiarazione
entro il termine stabilito dal comune  nel  regolamento,  fissato  in
relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o  della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso
di occupazione in comune di  un  fabbricato,  la  dichiarazione  puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
  34. La dichiarazione, redatta su modello messo a  disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un
diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 
  35. Il tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale
per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa
deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di
conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno. 
  36. Il comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
  37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a
enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e
diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso
di almeno sette giorni. 
  38. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  od  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
  39. In caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non
versato, con un minimo di 50 euro. 
  41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione  dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo
di 50 euro. 
  42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta   al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
  43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte  ad  un  terzo
se, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,
della sanzione e degli interessi. 
  44. Resta salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni  del  presente
articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e  sui  servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  161  a
170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  «  Ai  rifiuti
assimilati » fino a « la predetta tariffazione ». 
  47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al
comma 46 del presente articolo. 
 
Art. 14 bis 
Disposizioni in materia di riscossione dei comuni  
   1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera gg-quater): 
  1) all'alinea, le  parole:  «i  comuni  effettuano  la  riscossione
spontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comuni
effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano  la  riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»; 
  2) al numero  1),  le  parole:  «,  esclusivamente  se  gli  stessi
procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446»  sono
soppresse; 
  3) il numero 2) e' abrogato; 
  b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse. 
 
Art. 15 
Disposizioni in materia di accise   
   1. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di  accisa  di  cui
all'Allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
fissate nelle misure sottoindicate: 
    a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; 
    b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro  267,77
per mille chilogrammi; 
    d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 
  3. Agli aumenti di accisa sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,
lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  4. Il maggior  onere  conseguente  agli  aumenti  dell'aliquota  di
accisa sul gasolio usato  come  carburante,  disposti  dai  commi  1,
lettera  b),  e  2,  e'  rimborsato,  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16. 
 
Art. 16 
Disposizioni per la tassazione 
di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei  
   1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «  A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.». 
  2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in  porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate: 
    a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01  metri  a
12 metri; 
    b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01  metri  a
14 metri; 
    c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17
metri; 
    d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza  da  17,01  a  24
metri; 
    e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza  da  24,01  a  34
metri; 
    f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da  34,01  a  44
metri; 
    g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da  44,01  a  54
metri; 
    h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da  54,01  a  64
metri; 
    i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore  a  64
metri. 
  3. La tassa e' ridotta alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 
  4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso  allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 
  5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove
con targa di prova,  nella  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  del
cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate e ritirate dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
  7. Sono tenuti al pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni
necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di  cui
al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto
all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di
carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del
carburante per lo stazionamento o la navigazione. 
  9. Le Capitanerie di porto, le forze  preposte  alla  tutela  della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  8  del  presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  della
stessa. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta
giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria  dal
200 al 300 per cento  dell'importo  non  versato,  oltre  all'importo
della tassa dovuta. 
  11. E' istituita l'imposta erariale sugli  aeromobili  privati,  di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
    a) velivoli con peso massimo al decollo: 
      1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
      2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
      3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
      4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
      5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
      6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
      7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
    b) elicotteri: l'imposta dovuta  e'  pari  al  doppio  di  quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 
    c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. 
  12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
validita'. 
  13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato  di   revisione   della
aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio 2012. 
  14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli  aeromobili  di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei
Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
  14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata  agli  aeromobili
non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel
territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore. 
  15. L'imposta di cui al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 
  15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di
cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. 
  15-ter. L'addizionale di cui al comma 1  e'  ridotta  dopo  cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma. 
 
Art. 17 
Canone RAI   
   1. Le imprese e le societa',  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare  il  numero
di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello
per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. 
 
Art. 18 
Clausola di salvaguardia   
   1. All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti
percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua  ad  applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal  1o  gennaio  2014  le  predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.». 
    b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite
le seguenti: «, secondo e  terzo  periodo»;  nel  medesimo  comma  la
parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»;
nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni
di euro annui a  decorrere  dall'anno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
 
Art. 19 
 Disposizioni in materia  di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati »
     e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero.   
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della  Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, i commi  2-bis  e  2-ter  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-12-27&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=11A16582&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=300&numeroarticolo=19&versionearticolo=1&tmstp=1325023299393&cdimg=2011122711A165820019004
  
  2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,   e'
sostituita dalla seguente: 
  « 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si  considerano  in  ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo
dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di
giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
complessivamente non superiore a euro 5.000 ». 
  3. Nella Nota 3-ter  all'articolo  13  della  Tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
    a)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:   «   La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di
redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate
periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato»; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «L'imposta  e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno
2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non
superiore a euro 5.000». 
  4. Per le comunicazioni di cui  al  comma  2-ter  dell'articolo  13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e  successive  modificazioni,  la
percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 
  5. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 
  6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione   ai   sensi
dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
del 10 e del 13,5 per mille. 
  7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6  e'   determinata   al   netto
dell'eventuale imposta di bollo  pagata  ai  sensi  del  comma  2-ter
dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni. 
  8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha
effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso
contribuente, ed  effettuano  il  relativo  versamento  entro  il  16
febbraio di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.  Il  versamento
e' effettuato secondo le disposizioni  contenute  nel  capo  III  del
decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni. Per il solo  versamento  da  effettuare  nel  2012  il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. 
  9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano  all'Agenzia  delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei
confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante
iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni. 
  10. Per l'omesso versamento dell'imposta  di  cui  al  comma  6  si
applica una sanzione pari all'importo non versato. 
  11. Per l'accertamento e la  riscossione  dell'imposta  di  cui  al
comma  6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si  applicano   le
disposizioni in materia di imposta di bollo. 
  12. Per le attivita' finanziarie oggetto  di  emersione  che,  alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o  in  parte  prelevate
dal rapporto di  deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per
effetto della procedura di emersione  ovvero  comunque  dismesse,  e'
dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari  al  10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 
  13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul  valore  degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
  14. Soggetto  passivo  dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
almeno quindici giorni e' computato per intero. 
  15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita  nella  misura  dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
costo  risultante  dall'atto  di  acquisto  o  dai  contratti  e,  in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
situato l'immobile. 
  16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino  a  concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
situato l'immobile. 
  17.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,   l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. 
  18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul  valore  delle
attivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche
residenti nel territorio dello Stato. 
  19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta  proporzionalmente  alla
quota e al periodo di detenzione. 
  20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella  misura  dell'1
per mille annuo per il  2011  e  il  2012  e  dell'1,5  per  mille  a
decorrere dal 2013 del valore delle attivita' finanziarie. Il  valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,
anche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  di
riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il
valore nominale o di rimborso. 
  21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino  a  concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono
detenute le attivita' finanziarie. 
  22.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,   l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. 
  23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai
commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldo
delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 
  24. All'articolo 11 del decreto-legge 19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' abrogato; 
    b) al comma 6, le parole: «di  cui  ai  commi  1,  3  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3». 
 
Art. 20 
Riallineamento partecipazioni 
  1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto  legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel
periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da
versare: 
    a) la prima, entro il termine  di  scadenza  dei  versamenti  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; 
    b) la seconda e  la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014. 
  1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche
alle operazioni effettuate nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1°
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti  interessi  nella  misura
pari al saggio legale. 
  2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1  decorrono  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
  3. Si applicano, ove compatibili, le modalita'  di  attuazione  dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 22 novembre 2011. 
Capo III 
 
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati 
 
Art. 21 
Soppressione enti e organismi  
  1. In considerazione del processo di convergenza ed  armonizzazione
del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo
contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012
e le relative funzioni sono attribuite  all'  INPS,  che  succede  in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  svolgere  solo  atti   di   ordinaria
amministrazione. 
  2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base
delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti
soppressi sono trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione
organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso
gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto
alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo
costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono
trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
  2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2,  le
strutture centrali e periferiche degli enti soppressi  continuano  ad
espletare  le  attivita'  connesse  ai  compiti  istituzionali  degli
stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi  incardinati  relativi  alle
attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in  giudizio
dai  professionisti  legali  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP   e
l'ENPALS. 
  3. L'Inps subentra, altresi', nella  titolarita'  dei  rapporti  di
lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua
durata. 
  4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 
  5. I posti corrispondenti all'incarico di componente  del  Collegio
dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello
generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
attribuiti: 
  a)  in  considerazione  dell'incremento  dell'attivita'   dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti
del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti  in  rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  tre  posti  in
rappresentanza del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
trasformati in posizioni dirigenziali  di  livello  generale  per  le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato;  le  dotazioni  organiche  dei   rispettivi   Ministeri   sono
conseguentemente  incrementate  in  attesa  della  emanazione   delle
disposizioni   regolamentari   intese   ad   adeguare    in    misura
corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi   Ministeri.    La
disposizione di cui all'articolo  3,  comma  7,  del  citato  decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che  i  relativi
posti  concorrono  alla  determinazione  delle  percentuali  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza. 
  6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera  a),  e  per
assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui
corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui  al  comma  2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente
alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 
  8. Le disposizioni dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento
all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza  e
di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige
alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i
risultati conseguiti. 
  10. Al fine di razionalizzare le  attivita'  di  approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei
territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
  11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane  e
strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono
trasferiti, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni
interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione  di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale. 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio
del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio
dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente  autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del lago di Como. Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   fino   all'avvio   del
Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nomina
un commissario e un sub commissario e, su designazione  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, un collegio dei  revisori  formato  da
tre membri, di cui uno con funzioni  di  presidente.  Dalla  data  di
insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La
denominazione «Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
«Consorzio  del  Ticino  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  Maggiore»,
«Consorzio  dell'Oglio  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo»  e
«Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla  data   di
assegnazione,  sono  determinati,  in  coerenza  con   obiettivi   di
funzionalita', efficienza,  economicita'  e  rappresentativita',  gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le  modalita'
di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e
finanziarie degli enti soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei
bilanci  di  chiusura  delle   relative   gestioni   alla   data   di
soppressione. I predetti bilanci di chiusura  sono  deliberati  dagli
organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione
redatta dall'organo interno di  controllo  in  carica  alla  medesima
data, e trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi  consorzi,  i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per
gli adempimenti di cui al precedente periodo  spetta  esclusivamente,
ove dovuto, il rimborso delle spese  effettivamente  sostenute  nella
misura prevista dai rispettivi  ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo
indeterminato  dei  soppressi  Consorzi  mantengono   l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  e  sono  inquadrati  nei  ruoli   del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si  applica  il
contratto  collettivo  nazionale  del  comparto  enti  pubblici   non
economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi
laghi  prealpini  non  puo'  eccedere  il  numero  del  personale  in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso
i soppressi Consorzi. 
  13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 
  14. Le funzioni attribuite agli enti  di  cui  al  comma  13  dalla
normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali
compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,
neppure   giudiziale,   alle   amministrazioni    giudiziale,    alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 
  15. Con decreti non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno
o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
  16. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi
sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di
controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti  dell'economia  e  delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma  13  i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.  Per  gli
adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai  componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove  dovuto,  il  rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista  dai
rispettivi ordinamenti. 
  17.   Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   attribuite,    le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato
nel  limite  massimo   delle   unita'   previste   dalle   specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi. 
  18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i  compiti  e  le
funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire
la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli
uffici gia' a tal fine utilizzati. 
  19. Con riguardo all'Agenzia nazionale  per  la  regolazione  e  la
vigilanza in materia di  acqua,  sono  trasferite  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e
al controllo  dei  servizi  idrici,  che  vengono  esercitate  con  i
medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche
e' soppressa. 
 
ALLEGATO A 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-12-27&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=11A16582&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=300&numeroarticolo=21&versionearticolo=1&tmstp=1325023350070&cdimg=2011122711A165820021006
 
  20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in  via
transitoria e fino  all'adozione,  d'intesa  anche  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del  decreto
di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto  alla
contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso  delle
garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed
i  compiti  facenti   capo   all'ente   soppresso   sono   attribuiti
all'Istituto Superiore per la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA). 
  21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Art. 22 
Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici  
  1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli  enti  e  gli
organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o
approvazione. 
  2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione  della  spesa  di
funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi
ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei
medesimi organi. 
  3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli  Enti
locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri
ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal  primo
rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei
regolamenti ivi previsti. 
  5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30  aprile  2010,  n.
64,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  spettacolo   e
attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella  legge  29
giugno 2010, n. 100, le parole «entro il  termine  di  diciotto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
dicembre 2012». 
  6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
  «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione  all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  18-bis.  I  poteri  di  indirizzo  in  materia  di   promozione   e
internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione  ed
internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la
programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
sono assunte da  una  Cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, o da persona dallo stesso designata,  dal  Presidente  della
Conferenza  delle  regioni  e  dai  Presidenti,  rispettivamente,  di
Unioncamere, della Confederazione generale  dell'industria  italiana,
di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. 
  19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla  normativa  vigente  e  le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi  dalla
data  di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione   e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  e
all'Agenzia di cui al comma precedente.  Le  risorse  gia'  destinate
all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di
sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere
l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza
alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e
promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e
agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di
incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 
  21. Sono organi dell'Agenzia il presidente,  nominato,  al  proprio
interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse
moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le
funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro
supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il
supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. 
  22.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti
di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
  23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in
conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,
comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo
periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 
  24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera  lo
statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni
per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti,  attraverso  il  Ministero  degli  affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
  25. L'Agenzia opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze
diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia
all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari
Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito
della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale  dell'Agenzia  all'estero  opera
nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei
capi missione in linea con  le  strategie  di  internazionalizzazione
delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministero degli affari esteri. 
  26. In sede di prima applicazione, con i decreti di  cui  al  comma
26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300
unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli
uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della
Rappresentanza stessa. 
  26-bis. Con uno o piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di
sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. 
  26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo  di  cui
al comma 19 e'  determinata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  e'  destinata
all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al
finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il
finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. 
  26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre  che  dai
contributi di cui al comma 26-ter, da: 
    a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di  progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
    b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori  pubblici  o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
    c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 
    d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
  26-quinquies.   L'Agenzia   provvede   alle   proprie   spese    di
funzionamento e alle spese  relative  alle  attivita'  di  promozione
all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui  ai  commi  26-bis,  primo  periodo,
26-ter e 26-quater. 
  26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo  strategico
determinate dalla cabina di regia di cui al  comma  18-bis,  adottate
dal Ministero dello sviluppo  economico  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri per quanto di competenza,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  l'Agenzia  provvede  entro  sei  mesi
dalla costituzione a: 
    a)  una  riorganizzazione  degli  uffici  di  cui  al  comma   25
mantenendo in Italia  soltanto  gli  uffici  di  Roma  e  Milano.  Il
Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura  possono  definire
opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 
    b) una rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 
    c) una concentrazione delle attivita' di promozione  sui  settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
  26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del  soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite
tabelle di corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma
26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  26-octies. I dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
  26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» 
  7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di  cui  al  comma  18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis  del
citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma  26  del
medesimo articolo, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere  sui  fondi  di
cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre  risorse
finanziarie  comunque   spettanti   al   soppresso   istituto,   sono
individuate le iniziative di promozione e  internazionalizzazione  da
realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse. 
  8. Il dirigente delegato di cui al comma  26-bis  dell'articolo  14
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito  dal
presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della  legge
25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al  direttore
generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione  delle
iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i
pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei
pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in
servizio presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  continua  ad  operare
presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il  controllo
sulla gestione del soppresso  ICE  e'  assicurato  dal  collegio  dei
revisori dell'Istituto stesso. 
  9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente. 
  9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge  15  luglio
2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: 
  "7. Entro il 31 marzo 2012,  ANAS  S.p.a.  trasferisce  a  Fintecna
S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS  S.p.a.  in  societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette  e
da tasse. 
  "7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle  societa'
Fintecna Spa e ANAS Spa  al  valore  netto  contabile  risultante  al
momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo  richieda,  al
valore risultante da una perizia effettuata da  un  collegio  di  tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente». 
 
Art. 23 
Riduzione dei costi di funzionamento di  Autorita'  di  Governo,  del
  CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.   
  1. Al fine di perseguire il contenimento  della  spesa  complessiva
per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti,  il
numero dei componenti: 
    a)  del  Consiglio   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro,  escluso  il  Presidente.
Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione  per  le
infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da
quattro a due, escluso il Presidente e quello  dei  componenti  della
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31  luglio  1997,  n.  249,  e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; 
    b) dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a  tre,  compreso  il
Presidente; 
    c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto  da
cinque a tre, compreso il Presidente; 
    d) dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    e) della Commissione nazionale per la  societa'  e  la  borsa  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    f)  del  Consiglio   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a
tre, compreso il Presidente; 
    g) della Commissione per  la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    h)  della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a
tre, compreso il Presidente; 
    i) della Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a
cinque, compreso il Presidente. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai  componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere
dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto.  Ove  il  numero  dei   componenti,   incluso   il
Presidente, risulti pari, ai fini delle  deliberazioni,  in  caso  di
parita', il voto del Presidente vale doppio. 
  2-bis. Allo scopo di consentire  il  regolare  funzionamento  della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8  aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le  parole:  «con  non
meno di quattro voti  favorevoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla Commissione»; 
    c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con  non
meno di quattro voti favorevoli sono soppresse; 
    d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno  di
quattro voti favorevoli» sono soppresse; 
    e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2-ter. All'articolo 4 della legge  4  giugno  1985,  n.  281,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni  occorrenti
per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi  con  non
meno di quattro voti favorevoli»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui ai  commi
terzo e quarto»; 
  b) all'ottavo comma le  parole:  «con  non  meno  di  quattro  voti
favorevoli» sono soppresse. 
  3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla
carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  «3-bis.  I  Comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.» 
  5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite
successivamente al 31 marzo 2012. 
  6. Fermi restando i divieti e le  incompatibilita'  previsti  dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato. 
  7. Ove alla data del 31 dicembre 2011  la  Commissione  governativa
per  il   livellamento   retributivo   Italia   -   Europa   prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28  luglio  2011  non
abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della  media
dei  trattamenti  economici  di  cui  all'articolo  1  del   predetto
decreto-legge  n.  98  del  2011,  riferiti  all'anno  precedente  ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni  dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia
e finanza, il Parlamento e il  Governo,  ciascuno  nell'ambito  delle
proprie  attribuzioni,  assumono  immediate   iniziative   idonee   a
conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 98 del 2011. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. - (Composizione del Consiglio). 
  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da
esperti,  e  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e   da
rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantaquattro,  oltre
al presidente, secondo la seguente ripartizione: 
  a) dieci esperti, qualificati esponenti  della  cultura  economica,
sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei  quali
ventidue rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  di  cui  tre  in
rappresentanza dei  dirigenti  e  quadri  pubblici  e  privati,  nove
rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
diciassette rappresentanti delle imprese; 
  c)sei rappresentanti delle associazioni  di  promozione  sociale  e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre
designati  dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  e  tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. 
  2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti »; 
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedura  di
nomina dei componenti»; 
      2) al comma 2, le parole: «lettera b)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere b) e c)»; 
    c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedura  di
nomina dei rappresentanti»; 
      2) il comma 10 e' soppresso. 
  9. Entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  si  provvede  alla
nomina dei componenti del Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge  30
dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,  come  modificato
dal comma 8. In sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  evitare
soluzione di continuita' nel  funzionamento  del  Consiglio,  restano
confermati, fino  alla  nomina  dei  nuovi  componenti,  gli  attuali
esperti, gli attuali rappresentanti  delle  categorie  produttive  di
beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede
di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche'  l'assegnazione
dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene  conto  dei
seguenti criteri: 
    a) maggiore rappresentativita' nella  categoria  di  riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 
    b) pluralismo. 
  10. La durata in carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri  di  cui  al
comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura
relativa al quinquennio 2010-2015. 
  11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei  componenti  del
Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della
legge n. 936 del 1986. 
  12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo. 
  13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8  a  12  non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
e di coordinamento delle attivita' dei Comuni  nelle  materie  e  nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le  rispettive
competenze. 
  15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni. 
  16. Il Consiglio provinciale e'  composto  da  non  piu'  di  dieci
componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite
con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. 
  17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'  eletto   dal   Consiglio
provinciale tra i suoi  componenti  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge statale di cui al comma 16. 
  18. Fatte salve le funzioni di cui al  comma  14,  lo  Stato  e  le
Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro  il  31  dicembre  2012,  le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da
parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012,  si  provvede  in  via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
131, con legge dello Stato. 
  19. Lo Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando
nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. 
  20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31
dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo  141  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Gli  organi  provinciali
che devono essere  rinnovati  successivamente  al  31  dicembre  2012
restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i  termini  di
cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei  nuovi
organi provinciali di cui ai commi 16 e 17. 
  20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni di  cui  ai  commi  da  14  a  20  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni
non trovano applicazione per le Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  21. I Comuni possono istituire unioni  o  organi  di  raccordo  per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa. 
  22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di  natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna
forma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza,  con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 
 
Art. 23 bis 
 Compensi  per  gli  amministratori   con   deleghe   delle   Societa'
  partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6,  del  Decreto
Legge 1 luglio 2009, n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere  delle
Commissioni  parlamentari  competenti,  le  societa'   non   quotate,
direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle  finanze
ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice
civile,  sono  classificate  per  fasce  sulla  base  di   indicatori
dimensionali quantitativi  e  qualitativi.  Per  ciascuna  fascia  e'
determinato  il   compenso   massimo   al   quale   i   Consigli   di
amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
criteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la   determinazione   degli
emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo2389, terzo comma,
del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione  e
dei relativi compensi potra' essere effettuata anche  sulla  base  di
analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate. 
  2. In considerazione di mutamenti di  mercato  e  in  relazione  al
tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare,  almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1 del presente articolo. 
  3.Gli emolumenti determinati ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile
che non potra' risultare inferiore al 30 per cento  della  componente
fissa, e che dovra' essere corrisposta  in  misura  proporzionale  al
grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi  e  specifici
determinati  preventivamente  dal   Consiglio   di   amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. 
  4.Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai  sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice  civile,  i  Consigli  di
amministrazione  delle  societa'  non  quotate,   controllate   dalle
societa' di cui al comma 1, non potranno superare il  limite  massimo
indicato dal decreto del Ministro  per  la  societa'  controllante  e
dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di  oggettivita'
e trasparenza. 
  5.Il decreto di cui al comma 1  e'  sottoposto  alla  registrazione
della Corte dei Conti. 
 
Art. 23 ter 
Disposizioni in materia di trattamenti economici  
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  previo
parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  viene  definito  il  trattamento  economico  annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  finanze  pubbliche
emolumenti  o  retribuzioni  nell'ambito  di   rapporti   di   lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2011,  n.
165, ivi incluso il personale in regime di diritto  pubblico  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo  come
parametro massimo di riferimento il trattamento economico  del  primo
presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in  modo
cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato  a  carico  del
medesimo o di  piu'  organismi,  anche  nel  caso  di  pluralita'  di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
  2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,  conservando  il
trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di
appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o
equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di
retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche
soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni
apicali delle rispettive amministrazioni ed  e'  stabilito  un  tetto
massimo per i rimborsi spese. 
  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di  cui  al
presente   articolo   sono   versate   annualmente   al   fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
 
Capo IV 
 
Riduzioni di spesa. Pensioni 
 
Art. 24 
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici  
  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  le
categorie piu' deboli; 
    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 
    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo. 
  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti
di eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti  di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17  e
18; b) «pensione anticipata», conseguita  esclusivamente  sulla  base
dei requisiti di cui ai commi 10 e  11,  salvo  quanto  stabilito  ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
predetto limite massimo di flessibilita'. 
  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati: 
    a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione
e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
1o  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o  luglio  2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996,  a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo
minimo se in possesso di un'eta' anagrafica  pari  a  settanta  anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque
anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge  28   settembre   2001,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo  1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al
comma 19,» sono soppresse. 
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il
conseguimento dell'assegno di cui  all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
abrogato. 
  10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  data
l'accesso alla pensione anticipata ad  eta'  inferiori  ai  requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti  contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento  relativa
alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o  gennaio
2012,  e'  applicata  una  riduzione  percentuale  pari  a  1   punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso  al  pensionamento
rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata  a  2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due
anni. Nel caso in cui l'eta'  al  pensionamento  non  sia  intera  la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori
con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
successivamente  al  1o  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere
conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso
essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto
per l'accesso  attraverso  le  diverse  modalita'  ivi  stabilite  al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
    a. al comma 12-bis dopo le parole «e  all'articolo  3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica»; 
    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  «i  requisiti  di
eta'» sono sostituite dalle seguenti:  «i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita' contributiva»; 
    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola «anagrafici». 
  13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 
  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle  risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
disciplinata,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso   al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  il
diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  Fondi  medesimi
fino al compimento di almeno 59  anni  di  eta',  ancorche'  maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre
2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione; 
    e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente
lettera l'istituto dell'esonero  si  considera,  comunque,  in  corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6  dell'articolo  72  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione
per i lavoratori di cui  alla  presente  lettera  e).  Sono  altresi'
disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottarsi entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del comma 14 ivi compresa  la  determinazione  del  limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
del  benefici  di  cui  al  comma  14  nel   limite   delle   risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base  della  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente  il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
presente articolo. 
  15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del  settore
privato le cui pensioni sono liquidate  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 
    a) i lavoratori che abbiano maturato  un'anzianita'  contributiva
di almeno 35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero
maturato, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre  2012
ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,
e successive modificazioni, possono conseguire il  trattamento  della
pensione  anticipata  al  compimento  di  un'  eta'  anagrafica   non
inferiore a 64 anni; 
    b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di  vecchiaia
oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),  con
un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il
31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e  alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60  anni  di
eta'. 
  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma  11  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di  trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,
in  via  derogatoria  a  quanto  previsto  all'articolo   12,   comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con effetto  dal  1o  gennaio  2013  lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso  anche  per  le  eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70  anni  e'
adeguato agli incrementi  della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema  pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente,  ogniqualvolta  il
predetto adeguamento triennale comporta, con  riferimento  al  valore
originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di  70,  il  coefficiente  di  trasformazione  di  cui  al  comma   6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche  per  le  eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge  n.  335  del  1995.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello
decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'
biennale. 
  17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,  ferma
restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi
10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge  4  novembre  2010,  n.  183,  all'articolo  1,   del   decreto
legislativo 21  aprile  2011,  n.  67,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    - al  comma  5,  le  parole  «2008-2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera  d)  del  medesimo  comma  5  le
parole «per gli anni 2011 e 2012»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per l'anno 2011»; 
    - al comma 4, la parola  «2013»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di  tre  anni  ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita'  rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  Tabella   B»   sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti  previsti  dalla  Tabella
B»; 
    - al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi  4  e  5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o  luglio  2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»; 
    - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
  «6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.» 
    - al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle  seguenti:
«commi 6 e 6-bis». 
  17-bis.Per i lavoratori di cui al comma  17  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il
pensionamento dal  1o  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  2  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei
requisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di  cui  all'articolo  78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla  legge  27
dicembre  1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi  dirigenti,   con
regolamento  da  emanare  entro  il  30   giugno   2012,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  comma
3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
applicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. 
  19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»
sono soppresse. 
  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o  gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012. 
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo. 
  22. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   1,3   punti
percentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 
  23. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 
  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e  non  oltre  il  30  giugno  2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra  entrate  contributive  e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sono
sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono  in  modo
definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione  dei  previsti
provvedimenti, ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio  2012:  a)  le
disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 
  25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,  la
rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448 e'  riconosciuta  per  gli  anni  2012  e  2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte   il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante  ai  sensi  del  presente
comma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito  fino  a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  26. A decorrere dal 1o gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni  di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni  per  il  2015.
Con decreti del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 
  27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.   282,   convertito   con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,  e'  ridotta  di
500.000 euro per l'anno 2013. 
  28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza. 
  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora
annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da
parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel
settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 
  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno
al reddito e della formazione continua. 
  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del
medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni
caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  agli
amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3
della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1o
gennaio 2011. 
  31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000  euro"  sono  inserite  le
seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro". 
 
Capo V 
 
Misure per la riduzione del debito pubblico 
 
Art. 25 
Riduzione del debito pubblico  
  1. Una quota dei proventi di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' versata  all'entrata  del  bilancio
dello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27
ottobre 1993, n. 432. 
  1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto per la realizzazione  degli
interventi necessari  per  la  messa  in  sicurezza  e  l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura  pari  all'importo  di  2,5
milioni di euro, come  indicato  nella  risoluzione  approvata  dalle
competenti Commissioni della Camera dei deputati il  2  agosto  2011,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
 
Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione  
   1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si
prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato. 
 
Art. 27 
Dismissioni immobili  
   1. Dopo l'articolo 33 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 33-bis. 
  (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici). 
  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione
del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 
  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui
al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3  ter  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e
nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva
all'avvio delle iniziative. In caso di mancata  espressione  entro  i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano
forme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che
aderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  di
proprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  struttura
tecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraverso
procedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'
relative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  forma
societaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sulla
gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12
della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i
doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione
delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti
partecipanti. 
  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative
concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti
reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di
societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare. 
  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, sono cosi' sostituiti: 
  "1. Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Agenzia del demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
relativo territorio. 
  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del
consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
presente  comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui   al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al  comma  4
dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".» 
  2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
410, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 3-ter. 
  (Processo di valorizzazione degli immobili pubblici). 
  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,
si  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e
accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle
procedure di pianificazione del territorio. 
  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla
coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di
valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la
rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche
statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu'
Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari
di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
d'impulso e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
presente decreto, dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio, concordando  le  modalita'  di  attuazione  e  i
reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 
  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di
leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai
programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le
Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle
tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di
valorizzazione di cui al presente articolo. 
  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il
Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le
strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati
possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con
particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno
oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura
unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui
all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono
finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei
limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un
processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e
sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare
le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione
territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni gia' inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  28  maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati  e  quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore  del  presente  articolo,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a  meno
che  i  soggetti   sottoscrittori   concordino   congiuntamente   per
l'applicazione della presente disciplina. 
  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di
regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del
territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di
pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in
qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono
interessati all'attuazione del programma. 
  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche
come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano
oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non
superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative
leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla
riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il
locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato
alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del
procedimento e tali importi  sono  finalizzati  all'applicazione  dei
commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220.  I  suddetti  importi   sono   versati   all'Ente   territoriale
direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di
120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono
disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del
predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere
approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e
delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si
impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle
modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione
di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di
definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso
entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere
entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di
adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di
adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del
procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e
attuativa del programma stesso. 
  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione
delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito
dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di
programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 
  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile
avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del
decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di
fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di
valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in
cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
  12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per
la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo
stesso  Ministro,  previa  intesa  con  il  Presidente  della  Giunta
regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi  di
governo dei comuni, provvede alla  individuazione  delle  ipotesi  di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili  stessi,  in  coerenza
con quanto  previsto  dagli  strumenti  territoriali  e  urbanistici.
Qualora   gli   stessi   strumenti   debbano   essere   oggetto    di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A
tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di
cui al presente articolo. 
  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo
degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
3-bis.  L'utilizzo  deve  avvenire  nel  rispetto  delle   volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui  alla  lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  e  delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla  corresponsione  della  somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al  Comune,  per  la
durata della concessione stessa, un'aliquota del  10  per  cento  del
canone relativo. Il concessionario, ove richiesto,  e'  obbligato  al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  al  termine  del  periodo   di
concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per
la  concessione   dell'immobile   possono   essere   concordati   con
l'Amministrazione  comunale  l'eventuale  esecuzione  di   opere   di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi  pubblici
dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle  licenze
di esercizio delle attivita' previste  e  delle  eventuali  ulteriori
autorizzazioni amministrative.». 
  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
dopo le parole «a  vocazione  agricola»  sono  inserite  le  seguenti
parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,» 
  3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti  «ai
sensi del presente articolo» 
  3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre
a base delle procedure  di  vendita  di  cui  al  presente  comma  e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di  cui  al  D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327.» 
  3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche  su
richiesta dei soggetti interessati» 
  3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole  «aventi  destinazione  agricola»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli» 
  4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
le parole «c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1o  gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le
predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le
risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il
pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti: 
  «c) rilascia alle  predette  amministrazioni  il  nulla  osta  alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
Entrate.». 
  5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «1°  gennaio  2012»  sono  soppresse  e
sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»; 
    b) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole  «limiti  stabiliti
dalla  normativa  vigente,»  sono  inserite  le   seguenti   «dandone
comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del
demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi
nel piano generale degli interventi.» 
    c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  «manutenzione  ordinaria   e
straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e  sono  inserite
le seguenti parole «puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello
0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
avvalersi». 
  6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi
di cui al comma 442» sono soppresse. 
  7. All'articolo 1, comma 1, lettera a),  della  legge  15  dicembre
1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il  piano  di
localizzazione  delle  sedi  del  Parlamento,  del   Governo,   delle
amministrazioni  e  degli  uffici  pubblici   anche   attraverso   il
conseguente programma di  riutilizzazione  dei  beni  pubblici»  sono
soppresse. 
  7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, e' abrogato. 
  7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati. 
  7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR  27  aprile  2006,  n.
204, e' soppressa la lettera h). 
  8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio  2010,
n. 85: sono soppresse le parole «In sede di  prima  applicazione  del
presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione  della  domanda
di trasferimento». 
  9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento   degli   istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della
giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli
immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere
inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono
effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del
demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. 
  10. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della
giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. 
  11. Il Ministero della giustizia affida a societa'  partecipata  al
100% dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  qualita'  di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di  provvedere
alla  stima  dei  costi,  alla  selezione  delle  proposte   per   la
realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate
dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte
conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. 
  12. Per l'approvazione degli interventi  volti  alla  realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni
degli strumenti urbanistici, la centrale di  committenza  di  cui  al
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. 
  13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste  dal
presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di
valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti
procedure: 
    a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono   effettuate   dal
Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del
Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11; 
    b)  la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di
dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della  giustizia,
previo parere di congruita'  emesso  dall'Agenzia  del  Demanio,  che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo; 
    c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i  beni
e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,
comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di
trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla
verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il
termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la
dismissione; 
    d) gli immobili da dismettere sono individuati  con  decreto  dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; 
    e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione   degli   immobili
individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
urbanistici, la centrale di committenza  di  cui  al  comma  11  puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti  locali
e delle altre amministrazioni interessate; 
    f) i contratti di permuta  sono  approvati  dal  Ministero  della
giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 
    g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di  permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  al  80  per
cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti
territoriali interessati alle valorizzazioni. 
  14. Gli oneri economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla
societa' indicata nel comma 11, in virtu' del presente articolo  sono
posti a carico dei soggetti  che  risulteranno  cessionari  dei  beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione. 
  15. I soggetti di cui al comma 9, in  caso  di  immobili  di  nuova
realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di
opere non conformi alla proposta. 
  16. In considerazione della necessita' di procedere in via  urgente
all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi  12
e 13, lettera e) sono concluse entro il termine  di  quindici  giorni
dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai  medesimi  commi
sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal  loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici,  l'adesione  del  sindaco  deve  essere  ratificata  dal
consiglio   comunale   entro   quindici   giorni    dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque
ratificato. 
  17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. 
 
Capo VI 
Concorso alla manovra degli Enti territoriali
 
Art. 28 
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori  riduzioni
di spese  
   1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a  1,23  per  cento».  Tale  modifica  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2011. 
  2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche  alle  Regioni  a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso
alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di
euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto
articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,
proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per
effetto del comma 2. 
  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  le
parole «entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse. 
  5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si
tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione. 
  6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio.». 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi. 
  8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del
medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni
2012 e successivi. 
  9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla
distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. 
  10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente. 
  11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  11-bis. Il comma 5  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure  di  cui  all'articolo  1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale. 
  11-ter. Al  fine  di  potenziare  il  coordinamento  della  finanza
pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno. 
  11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo,  del  decreto-
legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%"  sono
sostituite dalle seguenti "50 per cento". 
 
Capo VII 
Ulteriori riduzioni di spese
 
 Art. 29 
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
committenza nazionale e interventi per l'editoria  
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la
disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma
34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo
comunitario. 
  2. Allo scopo di agevolare il processo di  razionalizzazione  della
spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti  dall'articolo  4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi  di  Consip  S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi
rapporti. 
  3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con
decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle
aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del
costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete
distributiva. 
  3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni
di euro, iscritto  sul  capitolo  7513,  programma  3.5  «regolazioni
contabili ed altri trasferimenti alle Regioni  a  statuto  speciale»,
missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
destinato al sostegno delle attivita' e delle  iniziative  culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative informative
ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n.
38. 
 
Art. 29 bis 
 Introduzione utilizzo software libero  negli  uffici  della  pubblica
amministrazione  per  la   riduzione   dei   costi   della   pubblica
amministrazione  
  1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  68  del   codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita   dalla
seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
 
Capo VIII 
 
Esigenze indifferibili 
 
Art. 30 
Esigenze indifferibili   
   1. All'articolo 33, comma 18, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, le parole «30 giugno 2012»  sono  sostituite  dalle  parole  «31
dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole
«1.400 milioni». 
  2. Per l'anno 2011, alle esigenze  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo
restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di  cui  all'articolo  15  del  presente  decreto;  l'aliquota  della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  «ed  alle
entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4». 
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 
    c) all'articolo 32, comma 4, le parole:  «a  decorrere  dall'anno
2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013». 
  3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri
enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio  di  trasporto
pubblico locale lagunare si  intende  il  trasporto  pubblico  locale
effettuato  con  unita'  che  navighino  esclusivamente  nelle  acque
protette della Laguna di Venezia.». 
  3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni: 
  a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro
sesto - titolo I - del regolamento di  esecuzione  del  codice  della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il  personale
navigante anche ai fini della istituzione di specifiche  abilitazioni
professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; 
  b) modifica, secondo criteri  di  semplificazione  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,  n.  435,  delimitando
l'ambito  di  applicazione  delle  relative  norme  con  riguardo  al
trasporto pubblico locale lagunare. 
  3-quater. Al servizio di  trasporto  pubblico  locale  lagunare  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400
e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del  mare  e  della  salute,  e'  emanata  la
normativa tecnica per la progettazione  e  costruzione  delle  unita'
navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare. 
  3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per  via  d'acqua,
con  riferimento  alla  Laguna  di  Venezia,  si   intendono   quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale. 
  4. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  decreto-legislativo  27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge  12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione  civile  di
cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
  5-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di   interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione  del  presente  decreto,  il  Governo  da'  attuazione
all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in
merito all'attuazione del presente comma. 
  6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: 
    a) al fine di assicurare  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle
fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e
diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,
quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia
dei Lincei; 
    b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione
della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,
a decorrere  dal  2012,  quale  contributo  per  le  attivita'  e  il
funzionamento dell'Accademia della Crusca. 
  7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel  comma  6,
pari a due milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  si
provvede mediante utilizzo di una  quota  parte,  a  valere,  per  un
importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui  all'articolo
1, comma 1, lett.  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
destinate alla spesa di parte corrente. 
  8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto
legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel
limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto
Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli
stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il
reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,
comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario
anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla
votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente
comma ed i relativi oneri. 
  8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
  « - Interventi di carattere sociale  di  cui  all'articolo  3,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135  e  successive  modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Interventi   di   sostegno    all'editoria    e    al    pluralismo
dell'informazione». 
  8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,  n.
183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"47,2 milioni di euro". 
  8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis  e'
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
 
Titolo IV 
 
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA 
 
Capo I 
Liberalizzazioni 
 
Art. 31 
Esercizi commerciali   
   1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
le parole: «in via sperimentale» e dopo  le  parole  «dell'esercizio»
sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte». 
  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
Art. 32 
Farmacie   
   1. In materia di vendita dei farmaci, negli  esercizi  commerciali
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248,  che  ricadono  nel  territorio  di  Comuni  aventi  popolazione
superiore a 12.500 abitanti e,  comunque,  al  di  fuori  delle  aree
rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  fissati  con
decreto del Ministro della salute, previa intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere  venduti
senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali  di  cui  all'articolo  45
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni   e   di   cui
all'articolo 89 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili
per via parenterale.  Con  il  medesimo  decreto,  sentita  l'Agenzia
Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali
sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio
sanitario nazionale. 
  1-bis. Il Ministero della salute, sentita  l'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   un   elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui
al comma 1. 
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 
  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate
dalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  si
risolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale
ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di
cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli  sconti  siano  esposti  in  modo
leggibile e chiaro al consumatore  e  siano  praticati  a  tutti  gli
acquirenti. 
 
Art. 33 
(Soppressione di limitazioni esercizio di attivita' professionali).  
  1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, e' sostituito dal seguente: 
  All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto   2011,   n.   138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in  contrasto
con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a  g)  sono  abrogate
con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di
cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
  5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate  per
effetto del comma 5-bis, in  un  testo  unico  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio  non  potra'  essere
complessivamente  superiore  a  tre  anni",  sono  sostituite   dalle
seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a diciotto mesi". 
 
Capo II 
 
Concorrenza
 
Art. 34 
 (Liberalizzazione delle  attivita'  economiche  ed  eliminazione  dei
controlli ex ante)   
   1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale. 
  2. La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,
costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti
amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel
rispetto del principio di proporzionalita'. 
  3. Sono abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme
vigenti: 
    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
di beni o servizi; 
    g) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
  4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre  a
previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve
essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse
generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con
l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di
proporzionalita'. 
  5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta  a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche. 
  6. Quando e' stabilita, ai sensi del  comma  4,  la  necessita'  di
alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un
termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. 
  7. Le Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 
  8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  articolo
le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato
interno). 
 
Art. 35 
(Potenziamento  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
mercato)  
   1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
aggiunto il seguente: 
  «21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della  concorrenza  e  del
mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della
concorrenza). -  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato  e'  legittimata  ad  agire  in  giudizio  contro  gli   atti
amministrativi  generali,  i  regolamenti  ed  i   provvedimenti   di
qualsiasi amministrazione pubblica che  violino  le  norme  a  tutela
della concorrenza e del mercato. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato,  emette,  entro
sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica  gli  specifici
profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica  amministrazione
non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del
parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,  tramite  l'Avvocatura  dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 
  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.». 
 
Art. 36 
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali  incrociate  nei
mercati del credito e finanziari). 
   1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi  gestionali,  di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o
gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e
finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o
gruppi di imprese concorrenti. 
  2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono  concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 
  2.bis Nell'ipotesi di  cui  al  comma  1,  i  titolari  di  cariche
incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni  dalla  nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le  cariche  e
la decadenza e' dichiarata dagli organi  competenti  degli  organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine  o
alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la
decadenza  e'  dichiarata  dall'Autorita'  di  vigilanza  di  settore
competente. 
  2.ter In sede di prima  applicazione,  il  termine  per  esercitare
l'opzione di cui al comma 2 bis, primo  periodo,  e'  di  120  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
 
Art. 36 bis 
 (Ulteriori disposizioni in materia di tutela  della  concorrenza  nel
 settore del credito).  
   1. All'articolo 21 del  codice  del  consumo  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto  il
seguente: 
    «3-bis. E' considerata scorretta la pratica  commerciale  di  una
banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario». 
 
Art. 37 
(Liberalizzazione nel settore dei trasporti). 
  1. Il Governo con uno o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, sentite  le  Commissioni  parlamentari  che  si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana  le  disposizioni  volte  a
realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione
nel   settore   dei   trasporti   e   dell'accesso   alle    relative
infrastrutture. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle
seguenti norme generali: 
    a)  individuare  tra   le   Autorita'   indipendenti   esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste  dal
presente articolo; 
    b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera  a)  le  seguenti
funzioni: 
      1) garantire condizioni di accesso eque e  non  discriminatorie
alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e  portuali
e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
      2)  definire,  se  ritenuto  necessario   in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti
delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto  dell'esigenza
di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico  delle
imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico  imposti
e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 
      3) stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 
      4) definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare. 
  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del
presente articolo, l'Autorita'  individuata  ai  sensi  del  medesimo
comma: 
    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici; 
    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle
imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la
concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese
integrate; 
    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la
decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento; 
    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e
l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli
ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di
trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri
contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto
apposito verbale; 
    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti
di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti
sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano
motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare; 
    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti
esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini
dell'esercizio delle sue competenze; 
    h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e  poco  onerose
per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra
esercenti e utenti; 
    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti
amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di
servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa
all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti; 
    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 
      1) i  destinatari  di  una  richiesta  della  stessa  Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito; 
      2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire  ovvero
presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o
incompleto i chiarimenti richiesti; 
    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresa
interessata. 
  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano
ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e
di promozione degli investimenti. Restano altresi'  ferme  e  possono
essere  contestualmente  esercitate  le   competenze   dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10  ottobre  1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145  e  2  agosto
2007, n.  146,  e  le  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163 e le competenze dell'Agenzia per  le  infrastrutture  stradali  e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98. 
  5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici  nei
modi piu'  opportuni  i  provvedimenti  di  regolazione  e  riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo  stato  della  disciplina  di
liberalizzazione  adottata  e  la  parte  ancora  da   definire.   La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta  efficace
fino  a  quando  e'  sostituita   dalla   regolazione   posta   dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo. 
  6. Alle attivita' di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
provvede come segue: 
    a) nel limite delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2; 
    b)   mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle
infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore
all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'
determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati
rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel
termine l'atto si intende approvato.  Ai  fini  dell'esercizio  delle
competenze  previste  dal  presente  articolo  l'Autorita'   provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
Capo III 
 
Misure per lo sviluppo industriale 
 
Art. 38 
(Misure in materia di politica industriale).  
   1. All'articolo 1, comma 355, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «e per i quali  sussiste  apposito  stanziamento  di
bilancio» sono soppresse; 
    b) dopo la  lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
«c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati
nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
 
Art. 39 
(Misure per le micro, piccole e medie imprese).  
   1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie
imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della
copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle
tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree
geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal
Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze. 
  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore
[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro
d'importo massimo garantito per singola impresa. 
  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e
medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di
natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 
  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1. 
  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni
assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo. 
  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale
sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti
pubblici  e  privati,  purche'  le  piccole  e  medie  imprese  socie
dispongano  almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti   esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione  e  di  supervisione  strategica  sia  riservata
all'assemblea. 
  7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una  quota
delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad  interventi  di
garanzia in favore del microcredito,  di  cui  all'articolo  111  del
decreto  legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'. Con  decreto
di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, e'  definita
la quota delle risorse del Fondo da  destinare  al  microcredito,  le
tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione,  i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante  dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al  presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le
microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso
il medesimo Fondo. 
 
Art. 40 
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).  
  1. Il comma 3 dell'articolo 109 del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:  «3.  Entro  le
ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui  al  comma  1
comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi  di
mezzi informatici o telematici o mediante fax, le  generalita'  delle
persone alloggiate,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali». 
  2. Per la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono
apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196: 
    a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le  parole  «persona
giuridica,  ente  od  associazione»  sono  soppresse  e   le   parole
«identificati  o  identificabili»  sono   sostituite   dalle   parole
«identificata o identificabile». 
    b) All'articolo 4, comma  1,  alla  lettera  i),  le  parole  «la
persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse. 
    c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 
    d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso. 
    e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa. 
  3. Allo scopo di  facilitare  l'impiego  del  lavoratore  straniero
nelle more di rilascio/rinnovo del permesso  di  soggiorno,  dopo  il
comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286 e' inserito il seguente comma: 
    «9-bis. In attesa del rilascio o  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni
di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti
condizioni: 
      a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
      b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la  ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
rinnovo del permesso.» 
  4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono  sostituire
con le seguenti: «entro la fine». 
  5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare  gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: «Nel caso di  interventi  di  bonifica  o  di  messa  in
sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli
interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o  per  fasi  temporali  successive.»Al  comma  9  del  medesimo
articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole
«con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infi9ne il
seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli
impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei
rischi. 
  6. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di
auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le
dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. 
  7. In materia di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per  la  vendita
dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)
del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole  «o  per  gli
utenti» sono soppresse. 
  8. In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'
di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,
tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo
(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30
chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di
cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto.  I  formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma. 
  9. La documentazione e le certificazioni attualmente  richieste  ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni. 
    9-bis. All'articolo 27 del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il  seguente  comma:  «7-bis.  La
cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non  ha
per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo
d'azienda. Gli atti relativi ai  trasferimenti  di  impianti  e  rami
d'azienda ai sensi del  presente  articolo,  posti  in  essere  dagli
operatori del settore prima della data di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non
rettificabili ai fini tributari". 
  9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato  al  31  dicembre  2012.  Per  il
completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del  presente  comma,  l'agevolazione  e'
rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia' erogate  al
beneficiario  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione  del  presente  decreto,  con  esclusione  di   ulteriori
erogazioni a carico dello Stato. 
 
Capo IV 
 
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
 
Art. 41 
 Misure  per  le  opere  di  interesse   strategico   (programmazione,
  approvazione  unica  progetto  preliminare,  verifica   avanzamento
  lavori, riduzione termini CIPE.  
  1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in  sede   Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: 
  «1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il  Documento
di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a)  coerenza  con  l'integrazione   con   le   reti   europee   e
territoriali; 
    b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 
    c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato. 
  1-ter. Per le infrastrutture  individuate  nell'elenco  di  cui  al
comma 1-bis sono indicate: 
    a) le opere da realizzare; 
    b) il cronoprogramma di attuazione; 
    c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
    d) la quantificazione delle risorse da  finanziare  con  capitale
privato. 
  1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei  tempi  necessari
per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle
opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per
ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il
Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine
ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra
indicati. 
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente: 
  «Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  CIPE
puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
dell'articolo 165, ai  fini  dell'approvazione  unica  dello  stesso,
assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto.  In  caso
di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio,
a  pena  di   decadenza   dell'efficacia   della   delibera   e   del
finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di
approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti
dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo  e'  approvato  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per  i  profili
di  rispettiva   competenza,   sentito   il   Dipartimento   per   la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con le modalita' di cui al  presente  articolo  e  sempre  che  siano
rispettate le condizioni previste  al  comma  2.  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere. 
  2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che  dalla  relazione
del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore
relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del
procedimento, che attesti: 
    a) che il progetto definitivo rispetta le  prescrizioni  e  tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 
    b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; 
    c) che la realizzazione del progetto definitivo non  comporta  il
superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di
approvazione del progetto preliminare. 
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori
di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni
competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la
localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e
delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto
preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1. 
  4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui  al
comma 1, comporta  gli  effetti  dell'articolo  166  comma  5,  e  la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
applica l'articolo 166, comma 2. 
  5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3,  per  l'indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari  a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»; 
    b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e'  inserita
la seguente: 
    «f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche   attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,
previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove
necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.». 
  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.
350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati
alla realizzazione delle opere pubbliche,  le  delibere  assunte  dal
CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono  formalizzate
e trasmesse al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la  firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene  assunta  la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
determinazioni. 
  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al
controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti
dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 
  5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  l'articolo
175 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero pubblica sul sito
informatico di cui al decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  in
data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  2
maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e  dell'Unione
europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di  cui
all'articolo 161, comma 1, per  le  quali  i  soggetti  aggiudicatori
intendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progetto
disciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  per
ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  presso
il quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenute
utili. 
  2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti
aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al  Ministero,  che
ne cura l'istruttoria  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  161,
comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di  fattibilita'  al
CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei  presidenti  delle
regioni e province autonome eventualmente interessate e, in  caso  di
valutazione positiva,  indica,  fra  l'altro,  le  eventuali  risorse
pubbliche destinate al progetto,  che  devono  essere  disponibili  a
legislazione  vigente.  Dette   risorse   devono   essere   mantenute
disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione. 
  3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando  gli
interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE. 
  4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni  dalla  data  in
cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di
fattibilita', provvede alla pubblicazione del  bando  di  gara  sulla
base dello studio di fattibilita'. 
  5. Il bando,  oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve
specificare che: 
    a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI,  deve  evidenziare,  con
apposito adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le
relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
salvaguardia;  deve,  inoltre,  indicare  ed  evidenziare  anche   le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali  ed  i  costi
dell'infrastruttura da realizzare,  ivi  compreso  il  costo  per  le
eventuali opere e misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e
sociale; una bozza di  convenzione,  un  piano  economico-finanziario
asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,  nonche'  dare  conto
del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno  o  piu'  istituti
finanziatori.  Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese   sostenute   per   la   predisposizione   dell'offerta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile  dallo
studio di fattibilita' posto a base di gara; 
    b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore  prescelto  ai
sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   ed
eventualmente  allo  schema  di  convenzione  e  al  piano  economico
finanziario,  da  esso   presentati,   le   modifiche   eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata
al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di
quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata
accettazione da parte del  promotore  delle  modifiche  indicate  dal
CIPE,  il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'   di   chiedere   ai
concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta
giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il
progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le
prescrizioni del CIPE. 
    c) il promotore, o eventualmente altro concorrente  prescelto  ai
sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva  della
concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto
nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della
deliberazione del CIPE. 
  6. In parziale deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  177,  il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 
  7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui
all'articolo 153, comma 13, primo periodo. 
  8. L'offerta del promotore e' vincolante per  il  periodo  indicato
nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione
dell'offerta. 
  9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura
di valutazione di  impatto  ambientale  e  quella  di  localizzazione
urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.  A  tale  fine,  il
promotore integra il progetto preliminare  con  lo  studio  d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure. 
  10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi  dell'articolo  165,
comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente  allo  schema  di  convenzione  ed  al   piano   economico
finanziario. La mancata  approvazione  del  progetto  preliminare  da
parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente  con
riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte. 
  11. Il soggetto aggiudicatore  procede  all'aggiudicazione  e  alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per  le  integrazioni
di cui al comma 9. 
  12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti  previsti
dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. 
  13. E' facolta' dei soggetti di cui  all'articolo  153,  comma  20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
lista di cui al comma  1,  il  soggetto  aggiudicatore  trasmette  lo
studio di fattibilita' al Ministero, il quale,  svolta  l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per
l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla
realizzazione degli interventi proposti.». 
  14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,   possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1.  Il
soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta,
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al  settimo  periodo  del
presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare  redatto
ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la
bozza di convenzione, il piano  economico-finanziario  asseverato  da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  9,  primo  periodo,
nonche'   l'indicazione   del   contributo   pubblico   eventualmente
necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione  delle
caratteristiche   del   servizio   e   della   gestione.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche  dei  diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.
Tale  importo  non  puo'  superare  il  2,5  per  cento  del   valore
dell'investimento. La proposta e' corredata  dalle  autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20,
dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,
terzo  periodo,  nel  caso  di  indizione  di   gara.   Il   soggetto
aggiudicatore promuove,  ove  necessaria,  la  procedura  di  impatto
ambientale  e  quella  di  localizzazione   urbanistica,   ai   sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente  ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria alle  predette
procedure. La proposta viene rimessa dal  soggetto  aggiudicatore  al
Ministero, che ne cura  l'istruttoria  ai  sensi  dell'articolo  165,
comma 4. Il progetto preliminare  e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di  convenzione  ed  al
piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le  modifiche   richieste,   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non
risulta  aggiudicatario,  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la
predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano
economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo. 
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano  alle
procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto  per  le  quali   continuano   ad
applicarsi le  disposizioni  di  cui  all'articolo  175  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente  prima
della medesima data. 
 
Art. 42 
Misure per l'attrazione di capitali privati  
  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   previa   analisi   di
convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in
proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero
valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario
della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente
all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e
costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio
economico finanziario della concessione.». 
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: «La
gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente
in via anticipata, opere o parti di  opere  direttamente  connesse  a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»; 
    b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le   parole:   «gestione
funzionale ed economica» sono inserite  le  seguenti:  «eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa»; 
    c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche  un  prezzo»
sono inserite  le  seguenti:  «nonche',  eventualmente,  la  gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere
gia' realizzate». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine  di
assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.» 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle
quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 
  7. Gli investimenti in questione possono  essere  rappresentati  da
azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 
  8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo le parole: «alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed
ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari
inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)». 
  9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni  legislative  autorizzative
di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre  2007,
n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le  attivita'
e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti  parole:  «Legge
30 marzo 1965, n.  340»  nonche'  «Legge  8  ottobre  1997,  n.  352,
articolo 2, comma 8».  Le  somme  elargite  da  soggetti  pubblici  e
privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario
sono riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in
mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per
il quale sono state elargite. 
9-bis. All'alinea  del  comma  l  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, al primo periodo,  le  parole  «infrastrutture
autostradali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «infrastrutture
stradali e autostradali, anche di carattere regionale». 
 
Art. 43 
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
 e altre misure  
  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  che  non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al  comma  1  sono
approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al  parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il
seguente: 
  «2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione  e  di
sola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidati
secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo  153  del  medesimo  decreto.  A  tal   fine   sono   da
considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti  salvi
i soggetti gia' individuati alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche'
i titolari di concessioni di cui  all'articolo  253,  comma  25,  del
predetto decreto legislativo. 
  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e
relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e
gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle
infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui
realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di
approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla
normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni  del
Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso
comunque denominati. 
  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre  2012,
in  ordine  di  priorita',  anche  sulla  base  dei  risultati  delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 139, le dighe per le  quali  sia  necessaria  e  urgente  la
progettazione e la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  o
miglioramento  della  sicurezza,  a  carico   dei   concessionari   o
richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 
8.  Ai  fini  del  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e  Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'  e  sulla
base  anche  dei  progetti  di  gestione  degli   invasi   ai   sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il
concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano
necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei
sedimenti  accumulatisi  nei  serbatoi.  Le  regioni  e  le  province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' ed urgenza  della  rimozione  di  sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione
dei suddetti interventi. 
  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il
31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai  sensi  del
comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del
progetto di gestione. 
  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta
anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1o
novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la
concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012,  il  piano
di manutenzione dell'impianto di ritenuta  di  cui  all'articolo  93,
comma  5,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163   e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in  forma  sintetica
nel foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione  della
diga. 
  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,
comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i
richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto
Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli  elaborati  di  consistenza
delle  opere  di  derivazione  ed  adduzione,  comprese  le  condotte
forzate, i relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di  manutenzione,
unitamente  alle  asseverazioni  straordinarie  sulle  condizioni  di
sicurezza  e  sullo  stato  di  manutenzione   delle   citate   opere
dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma
7,  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584.  Il  Ministero
integra il foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione
delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. 
  12. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla  revisione
dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui  alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.  22806,  del
13 dicembre 1995, al fine di aggiornare  i  documenti  di  protezione
civile per le finalita' di gestione del  rischio  idraulico  a  valle
delle dighe. 
  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29
marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestori
delle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  le
portate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dal
predetto Ministero. 
  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti
la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle
prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti. 
  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere  di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse  redatti
ai sensi della normativa sopra indicata.». 
 
Art. 44 
Disposizioni in materia di appalti pubblici   
  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro resta comunque disciplinata: 
    a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
    b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. 
  2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' abrogato. 
  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi
contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle  Regioni»  fino  a:
«gestori di opere  interferenti»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
    «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.». 
5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, le parole "di importo pari o superiore alle soglie  di
cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  28"  sono
sostituite dalle seguenti: "di importo pari  o  superiore  a  100.000
euro". L'articolo 12  della  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  e'
abrogato . 
  6. All'articolo 140, comma 1, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso  di
fallimento  dell'appaltatore»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo  le
parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o
di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252». 
  7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in  materia  di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed
economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti
funzionali. 
    1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese
quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  nonche'
delle connesse  opere  integrative  o  compensative,  deve  garantire
modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.». 
  8. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
    «Art. 112-bis. 
    (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro). 
    1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20  milioni
di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui  all'art.  55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il
contraddittorio tra le parti. 
    b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87;  88;  95;  96;»
sono inserite le seguenti: «112-bis;». 
  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
Art. 44 bis 
Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute  
  1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica  incompiuta»
si intende l'opera che non e' stata completata: 
    a) per mancanza di fondi; 
    b) per cause tecniche; 
    c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; 
    d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
    e) per  il  mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del
gestore. 
  2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non
rispondente a  tutti  i  requisiti  previsti  dal  capitolato  e  dal
relativo  progetto  esecutivo,  e  che  non  risulta  fruibile  dalla
collettivita'. 
  3. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche
incompiute. 
  4. L'elenco-anagrafe di cui al comma  3  e'  articolato  a  livello
regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 
  5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  eseguita
contestualmente  alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe   su   base
regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche  incompiute  sono
inserite sulla base di determinati  criteri  di  adattabilita'  delle
opere stesse ai fini del loro  riutilizzo,  nonche'  di  criteri  che
indicano le ulteriori destinazioni a cui  puo'  essere  adibita  ogni
singola opera. 
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche
incompiute sono iscritte  nell'elenco-anagrafe  tenendo  conto  dello
stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al
completamento. 
  7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene
conto delle diverse competenze in materia  attribuite  allo  Stato  e
alle regioni. 
 
Art. 45 
 Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo,
materiali innovativi, approvazioni accordi di programma piano casa). 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e   degli   atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Qualora vengano usati materiali o sistemi  costruttivi  diversi
da quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conforme
parere dello stesso Consiglio.»; 
    b) all'articolo 59, comma 2, le parole «,  sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate. 
  3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
le parole: «Presidente del Consiglio dei  Ministri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
  4. All'articolo  4,  comma  2,  del  piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato della gazzetta ufficiale  n.  191  del  19
agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti». 
 
Art. 46 
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale  
  1. Al fine di promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'
portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,
attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le
province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle
infrastrutture ferroviarie. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  devono   realizzarsi   in
ottemperanza a quanto previsto dalla  normativa  comunitaria,  avendo
riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare  distorsione  della
concorrenza tra i sistemi portuali. 
  3.  Gli  interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati
all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le
esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 
  4. Nei terminali retro portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema
logistico,  il   servizio   doganale   e'   svolto   dalla   medesima
articolazione  territoriale   dell'amministrazione   competente   che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Art. 47 
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie   
  1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le  parole:  «ferroviarie  e  stradali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ferroviarie, stradali e  relativo  a  opere  di  interesse
strategico». 
  2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio  pubblico  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal
bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di
servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in
applicazione della vigente normativa comunitaria. 
 
Art. 48 
Clausola di finalizzazione  
  1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  e  da  trasmettere  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono  stabilite  le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. 
1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13,  14
e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con  le  norme  di
attuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggio
2009, n. 42, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti
finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto  speciale  e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Art. 49 
Norma di copertura  
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,
all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,
comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a
6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di
euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a
13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928  milioni  di
euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a
14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a
15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 di euro  per
l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2023, si provvede con quota parte  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese derivanti dal presente decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
Art. 50 
Entrata in vigore  
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato I
 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-12-27&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=11A16582&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=300&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1325024055771&cdimg=2011122711A165829999009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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