Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Il decreto del novembre 2015 č stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Il decreto del novembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015.
Il regolamento Ce n. 1071 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ha stabilito norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare lo'attività di trasportatore su strada, abrogando la direttiva 96/26 del Consiglio.
L'art. 16 paragrafo 1 del predetto regolamento prevede inoltre che ciascuno Stato membro deve tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
Il Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per quanto riguarda il trasporto di merci, e' popolato dalle imprese che sono, in via previa, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Ecco le principali novità del Regoalmento sul Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.
- Dati resi accessibili al pubblico.
Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012:
a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;
c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione (numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione;
d) tipo di autorizzazione (idoneita' trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza.
Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali sia stato completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per le imprese gia' operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione riguardera' solo quelle che hanno completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.
La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) - della Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalita' consultazione, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del presente articolo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Procedure di consultazione dei dati.
La consultazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, avviene tramite il Portale dell'Automobilista, all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it
Ai fini della consultazione del REN sono utilizzati, quali criteri di ricerca, in alternativa, i seguenti dati:
a) numero di iscrizione al REN;
b) partita IVA o codice fiscale.
- La Sezione Sanzioni.
La sezione «Sanzioni» del REN di cui all'art. 11, comma 2, punto 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, ad accesso riservato, e' articolata nelle seguenti Sottosezioni, che contengono:
a) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea (sottosezione A);
b) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, che affluiscono al REN secondo le procedure previste dalla normativa nazionale (sottosezione B);
c) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in altro Stato membro, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale (sottosezione C);
d) dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere le attivita' di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione applicabili, ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilita' non viene disposta in quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati relativi alla dichiarazione di inidoneita' per l'impresa (sottosezione D).
I requisiti relativi ai dati da inserire nelle sottosezioni individuate nelle lettere da a) a d) del precedente comma sono almeno quelli individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE del 17 dicembre 2009.
Le modalita' e, se del caso, i termini di inserimento dei dati di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, salvo non gia' indicati in altre norme vigenti e i modi di accesso ai medesimi dati saranno definiti con successive disposizioni.
- Trattamento e sicurezza dei dati.
Il trattamento dei dati e' svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e per i fini di cui agli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Le istruzioni tecnico - amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e dalla Direzione generale per la motorizzazione.
Email: [email protected]