Legge n. 214/2011: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici. G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011.



 LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

Gazetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011  - Suppl. Ordinario n.276.

Entrata in vigore del provvedimento: 28 dicembre 2011
TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE.
Art. 1 
  1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  recante  disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
 
Allegato 
Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  «nel  primo  anno  di
applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti:  «al
31 dicembre 2010». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e successive  modificazioni,  le  parole:  "ovvero  delle
spese per  il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,  lettera  a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto  legislativo  n.  446  del
1997" sono soppresse. 
      1-ter. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e' aggiunta  la
seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e'
aggiunta la seguente: "n-bis)»; 
      l'ultimo periodo e' soppresso; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del
comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascuna
regione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo»; 
      al comma 3, le parole: «Alla copertura  degli  oneri  derivanti
dalla  costituzione  del  predetto  fondo»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti
dalla costituzione del fondo di cui al comma 2». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e'  sostituita
dalla seguente: «16-bis»; 
        alla lettera c): 
        al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a),  le  parole:
«, n. 1),» sono soppresse; 
        al  capoverso  «Art.  16-bis»,  comma  1,  lettera  c),  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
        al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e),  le  parole:
«situazioni di gravita'» sono sostituite dalle seguenti:  «situazione
di gravita'»; 
        al capoverso  «Art.  16-bis»,  comma  3,  primo  periodo,  le
parole: «di cui di cui alle lett.  c)  e  d)  dell'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del  comma  1
dell'articolo 3»; 
      al comma 4: 
        al primo  periodo,  le  parole:  «"31  dicembre  2012"»  sono
sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui
al citato comma 347 si applicano anche alle spese per  interventi  di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di
calore  dedicati  alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria".  Ai
relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in
2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
        al secondo periodo, la  parola:  «modificato»  e'  sostituita
dalla seguente: «introdotto». 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  5.  -  (Introduzione  dell'ISEE  per  la  concessione   di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con  destinazione  dei
relativi risparmi a favore delle famiglie).  -  1.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare,  previo  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti, entro il 31  maggio  2012,  sono
rivisti le modalita' di determinazione  e  i  campi  di  applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine
di: adottare una definizione di reddito disponibile  che  includa  la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione  fiscale,  e  che
tenga conto delle quote  di  patrimonio  e  di  reddito  dei  diversi
componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari,  in
particolare dei figli successivi al secondo e di persone  disabili  a
carico;   migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale  sita  sia
in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per  l'acquisto
della stessa e tenuto conto delle imposte  relative;  permettere  una
differenziazione  dell'indicatore  per  le   diverse   tipologie   di
prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale
che, a decorrere  dal  1º  gennaio  2013,  non  possono  essere  piu'
riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia
individuata con il decreto  stesso.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'  con  cui
viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso
la   condivisione   degli   archivi   cui   accedono   la    pubblica
amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la  costituzione  di
una banca dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,  condizionate
all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196,  delle  informazioni  sui  beneficiari  e  sulle
prestazioni  concesse.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del   presente
articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali  di
previdenza e di assistenza  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  per   l'attuazione   di   politiche   sociali   e
assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
si  provvede  a  determinare   le   modalita'   attuative   di   tale
riassegnazione». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, secondo periodo,  dopo  la  parola:  «difesa»  sono
inserite le seguenti: «, vigili del fuoco». 
      Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti
e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e  di  apertura
di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente: 
      "Art. 117-bis.  -  (Remunerazione  degli  affidamenti  e  degli
sconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possono
prevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissione
onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  alla
somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    durata
dell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  somme
prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 
      2. A fronte di sconfinamenti in assenza di  affidamento  ovvero
oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura
di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 
      3. Le clausole che  prevedono  oneri  diversi  o  non  conformi
rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.  La  nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. 
      4.  Il  CICR  adotta  disposizioni  applicative  del   presente
articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per
i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;  il  CICR
prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla  durata  dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Alla
compensazione degli effetti finanziari di cui al  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate  e
delle minori spese recate dal presente decreto». 
    All'articolo 8: 
      al comma 4, quarto periodo, le parole da:  «,  con  imputazione
nell'ambito dell'unita' di voto  parlamentare»  fino  alla  fine  del
comma sono soppresse; 
      al  comma  6:  al  primo  periodo,  la  parola:  «limitata»  e'
sostituita dalla seguente: «limitato»; 
      al  secondo  periodo,   le   parole:   «mantenere   in   vigore
l'operativita' di cui al comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»; 
      al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite  le
seguenti: «alla Commissione europea»; 
      al comma 7, le parole: «e  conseguire»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ne' conseguire»; 
      al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1º gennaio
2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal  1º  gennaio
2012,»; 
      al comma 14, alinea,  la  parola:  «effettuate»  e'  sostituita
dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»; 
      al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e' sostituita  dalle
seguenti: «agenzie esterne  di  valutazione  del  merito  di  credito
(ECAI)»; 
      al  comma  23,  alinea,  le  parole:  «alle  operazioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»; 
      al comma 29,  le  parole:  «del  Testo  unico  bancario,»  sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni,»; 
      al comma 30: 
        al primo periodo, le parole: «all'atto» sono sostituite dalle
seguenti: «dal momento»; 
        al  quarto  periodo,   dopo   le   parole:   «La   disciplina
derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»; 
        al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformita'  dei
criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai criteri». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 6 febbraio  2011,  n.
10,» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  26  febbraio  2011,  n.
10,»; 
      alla  lettera  a),  numero  1),  le  parole:  «-  o  dei»  sono
sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -»  sono
sostituite dalle seguenti: «per legge,»; 
      alla lettera b), capoverso 56-bis, primo  periodo,  la  parola:
«relative» e' sostituita dalla seguente: «relativa». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle
seguenti: «del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni,» e, dopo le  parole:  «nel  comma  2»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 3, alinea, le parole: «potra' essere  previsto:»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sono   previsti,   con   le   relative
decorrenze:»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «13-bis. All'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. In caso di comprovato peggioramento della  situazione
di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'  essere  prorogata  una
sola volta, per un ulteriore periodo e fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun
anno". 
      13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere
prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima
dilazione. 
      13-quater. All'articolo 17 del decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Al fine  di  assicurare  il  funzionamento  del  servizio
nazionale della  riscossione,  per  il  presidio  della  funzione  di
deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il   progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno  diritto  al  rimborso  dei  costi
fissi   risultanti   dal   bilancio   certificato,   da   determinare
annualmente, in misura  percentuale  delle  somme  iscritte  a  ruolo
riscosse  e  dei  relativi  interessi  di  mora,  con   decreto   non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,  che  tenga
conto dei carichi annui affidati,  dell'andamento  delle  riscossioni
coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,   efficientamento   e
riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto  deve,  in
ogni caso, garantire al contribuente  oneri  inferiori  a  quelli  in
essere alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
          a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della  cartella.  In  tal
caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; 
          b) integralmente, in caso contrario"; 
        b) il comma 2 e' abrogato; 
        c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
        "6.  All'agente  della  riscossione  spetta,   altresi',   il
rimborso  degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle
singole procedure, che e' a carico: 
          a) dell'ente creditore, se il  ruolo  viene  annullato  per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; 
          b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
        6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono determinate: 
          a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
          b)  la  misura   del   rimborso,   da   determinare   anche
proporzionalmente rispetto  al  carico  affidato  e  progressivamente
rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; 
          c) le modalita' di erogazione del rimborso"; 
        d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          "7-bis. Sulle somme riscosse e  riconosciute  indebite  non
spetta il rimborso di cui al comma 1"; 
        e) al comma  7-ter,  le  parole:  "sono  a  carico  dell'ente
creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di
pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al  primo
periodo sono a carico dell'ente creditore". 
    13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 
    13-sexies. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
    13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi
13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    13-octies.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera   gg-ter),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1º
gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31
dicembre 2012". 
    13-novies. I termini previsti dall'articolo 3,  commi  24,  25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
    13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine  del  comma
sono soppressi; 
      b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di
cui al comma 3, ovvero anche di una sola  delle  rate  diverse  dalla
prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  comporta
la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per  imposte,
interessi e sanzioni in misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
iscritto a ruolo. 
        4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa  dalla  prima
entro  il  termine  di  pagamento  della  rata  successiva   comporta
l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive modificazioni, commisurata all'importo della rata  versata
in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione  a  ruolo  non  e'
eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del  ravvedimento  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
successive modificazioni, entro il termine di  pagamento  della  rata
successiva"; 
      c) al comma 5: 
        1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite  dalle  seguenti:
"dai commi 4 e 4-bis"; 
        2) dopo  le  parole:  "rata  non  pagata"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o pagata in ritardo"; 
      d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5". 
    13-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  13-decies  si
applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    13-duodecies. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome"; 
      b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 
        "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  la
data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stesso
per le amministrazioni locali di cui al comma 209". 
    13-terdecies. All'articolo 52 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla  vendita  del
bene pignorato o ipotecato  al  valore  determinato  ai  sensi  degli
articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della  riscossione,  il
quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'  interamente
versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
rispetto al debito e' rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni
lavorativi successivi all'incasso"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai  dati  e  alle
notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a  seguito  delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di
cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»; 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  dati
comunicati  sono  archiviati  nell'apposita   sezione   dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni»; 
      al comma 3, la parola: «sentite» e' sostituita dalla  seguente:
«sentiti»  e  le  parole:  «,  sono  stabilite  le  modalita'   della
comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo  l'obbligo  di
comunicazione anche ad ulteriori informazioni  relative  ai  rapporti
necessarie ai fini  dei  controlli  fiscali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e il Garante per la protezione dei  dati  personali,  sono
stabilite le  modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni
relative ai rapporti strettamente necessarie ai  fini  dei  controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di
sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei
dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i termini
massimi di  decadenza  previsti  in  materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi»; 
      al comma 4, le parole: «per la individuazione dei  contribuenti
a maggior  rischio  di  evasione  da  sottoporre  a  controllo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'elaborazione   con   procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di
contribuenti a maggior rischio di evasione»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. L'Agenzia delle entrate  trasmette  annualmente  alle
Camere una  relazione  con  la  quale  sono  comunicati  i  risultati
relativi  all'emersione  dell'evasione  a  seguito  dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»; 
    al comma 7, lettera b),  la  parola:  «soppressi»  e'  sostituita
dalla seguente: «abrogati»; 
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis.  All'articolo  2,  comma  5-ter,  primo  periodo,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempienti  e  riduzione
dei costi di  acquisizione  delle  informazioni  finanziarie).  -  1.
L'espletamento delle procedure  nel  corso  di  un  procedimento,  le
richieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenuta
utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono  effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione  dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni. Le richieste  telematiche  sono  eseguite  secondo  le
procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari  finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,  da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono  stabilite  le  disposizioni
attuative del presente articolo». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, le parole: «"31  dicembre  2011"»  sono  sostituite
dalle seguenti: «"31  marzo  2012"»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Non costituisce  infrazione  la  violazione  delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma.»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al
saldo del libretto stesso"»; 
      al comma 2, capoverso 4-ter: 
      all'alinea,  le  parole:  «Al  fine»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «Entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»; 
      alla lettera b), le parole: «i pagamenti di  cui  alla  lettera
precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui
conti  correnti  bancari  o  postali  dei  creditori  ovvero  con  le
modalita' offerte dai servizi elettronici di  pagamento  interbancari
prescelti  dal  beneficiario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i
pagamenti di cui alla lettera  a)  si  effettuano  in  via  ordinaria
mediante  accreditamento  sui  conti  correnti  o  di  pagamento  dei
creditori  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento   elettronici
prescelti  dal  beneficiario»  e  le  parole:  «di  500  euro»   sono
sostituite dalle seguenti: «di mille euro»; 
      alla lettera c), le  parole:  «dalla  pubblica  amministrazione
centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dalle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali», le parole: «a  cinquecento  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti
diversi dal denaro  contante  ovvero  mediante  l'utilizzo  di»  sono
soppresse e dopo le  parole:  «carte  di  pagamento  prepagate»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  le  carte  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
      alla lettera d), le parole: «dall'imposta di  bollo.  Per  tali
rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'imposta
di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate  ai  sensi
del comma 5,  lettera  d).  Per  tali  rapporti,  alle  banche,  alla
societa' Poste italiane Spa»; 
      alla lettera e), le parole da: «il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni  con  gli
intermediari finanziari» fino a: «migliorative  di  quelle  stabilite
con le convenzioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la  stipula,  tramite  la
societa' Consip Spa, di una o  piu'  convenzioni  con  prestatori  di
servizi di pagamento,  affinche'  i  soggetti  in  questione  possano
dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Banca
d'Italia,  l'Associazione  bancaria  italiana,  la   societa'   Poste
italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
definiscono con apposita convenzione, da  stipulare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un
conto di  pagamento  di  base.  In  caso  di  mancata  stipula  della
convenzione   entro   la   scadenza   del   predetto   termine,    le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di
base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la  medesima  convenzione  e'
stabilito l'ammontare degli importi delle  commissioni  da  applicare
sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la  rete  degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del  titolare
della carta»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le banche, la societa' Poste italiane  Spa  e  gli  altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati  ad  offrire  servizi  a
valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
al comma 3»; 
      al comma 5, lettera a),  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
parola: «gratuita»; 
      al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del
titolo  II  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  e
successive modificazioni»; 
      il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. L'Associazione bancaria  italiana,  le  associazioni  dei
prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste  italiane  Spa,
il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che  gestiscono  circuiti   di
pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative  a  livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le  regole  generali
per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
carte di pagamento. In ogni  caso,  la  commissione  a  carico  degli
esercenti  sui  pagamenti  effettuati  con  strumenti  di   pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o  di  debito,
non puo' superare la misura dell'1,5 per cento»; 
      al comma 10, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Entro i sei mesi successivi il Ministero dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentite
la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del  comma
9». 
    All'articolo 13: 
      al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «ivi  compresa»  sono
sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»; 
      al comma 4: 
        dopo la lettera b. e' inserita la seguente: «b-bis. 80 per  i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»; 
        alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal  1º  gennaio
2013»; 
      al comma 5, le parole: «un  moltiplicatore  pari  a  120»  sono
sostituite dalle seguenti: «un  moltiplicatore  pari  a  130.  Per  i
coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori   agricoli   professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110»; 
      al comma 10: 
        al primo periodo, la parola: «rapportate» e' sostituita dalla
seguente: «rapportati»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli  anni
2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo  e'  maggiorata
di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei  anni,
purche'   dimorante   abitualmente   e   residente    anagraficamente
nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale.  L'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione  di  base,
non puo' superare l'importo massimo di euro 400»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «possono  stabilire   che
l'importo di euro 200 puo' essere  elevato,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «possono   disporre   l'elevazione   dell'importo   della
detrazione,»; 
      al comma 14: 
        all'alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite  le
seguenti: «, a decorrere dal 1º gennaio 2012,»; 
        dopo la lettera d. e' aggiunta la seguente: «d-bis.  i  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106»; 
      dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
      «14-bis. Le domande di  variazione  della  categoria  catastale
presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
      14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei  terreni,
con  esclusione  di  quelli  che   non   costituiscono   oggetto   di
inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del
Ministro  delle  finanze  2  gennaio  1998,  n.  28,  devono   essere
dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012,  con
le modalita' stabilite dal decreto  del  Ministro  delle  finanze  19
aprile 1994, n. 701. 
      14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione
di  aggiornamento  catastale  di  cui  al  comma  14-ter,   l'imposta
municipale propria e'  corrisposta,  a  titolo  di  acconto  e  salvo
conguaglio, sulla base  della  rendita  delle  unita'  similari  gia'
iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta  e'  determinato  dai
comuni a seguito dell'attribuzione della  rendita  catastale  con  le
modalita' di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del  soggetto
obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle
sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del  regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»; 
      al comma 17: 
        al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle
differenze del gettito stimato ad aliquota di  base  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente articolo»; 
      al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito»
e' inserita la seguente: «stimato»; 
      e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   «L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma  e'
pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni  di  euro,  per  l'anno  2013  a
1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»; 
      dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
      «19-bis. Per gli  anni  2012,  2013  e  2014,  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza
pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche»; 
      il comma 21 e' soppresso. 
    All'articolo 14: 
      al comma 30, dopo le  parole:  «Il  costo  del  servizio»  sono
inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»; 
      al comma 31, dopo le parole:  «La  tariffa»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 29»; 
      al comma 32,  la  parola:  «determinato»  e'  sostituita  dalla
seguente: «determinata»; 
      al comma 34, le parole: «cui consegua a un  diverso  ammontare»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  cui  consegua   un   diverso
ammontare»; 
      al comma 45, le parole: «rifiuti  e  servizi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  riscossione  dei
comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera gg-quater): 
        1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione
spontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comuni
effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano  la  riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie"; 
        2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se  gli  stessi
procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446"  sono
soppresse; 
        3) il numero 2) e' abrogato; 
    b)  alla  lettera  gg-sexies),  le  parole:  "numero  1),"   sono
soppresse». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle
seguenti: «dal giorno successivo alla data». 
    All'articolo 16: 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le  unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»; 
      al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da  2  a  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 2  a  8»  e  le  parole:  «delle
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»; 
      al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 2»; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non  immatricolati
nel registro  aeronautico  nazionale  la  cui  sosta  nel  territorio
italiano si protrae oltre quarantotto ore»; 
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
      «15-bis.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   pagamento
dell'imposta di cui al comma 11  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
      15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma». 
    All'articolo 18: 
    al comma 1, lettera b),  la  parola:  «sostitute»  e'  sostituita
dalla seguente: «sostituite». 
    L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti
correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche'  su  valori
"scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero).
- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13  della  tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti: 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-12-27&task=pdf&datainiziovalidita=20111228&subarticolo=1&redaz=011G0256&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=300&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1325022135376&cdimg=20111227011G02569999001
 
 
    2. La nota  3-bis  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
sostituita dalla seguente: 
      "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo
dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di
giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
complessivamente non superiore a euro 5.000". 
    3. Nella nota 3-ter all'articolo 13  della  tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
      a)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   "La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di
redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate
periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato"; 
      b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  "L'imposta  e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno
2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non
superiore a euro 5.000". 
    4. Per le comunicazioni di cui al comma  2-ter  dell'articolo  13
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentuale
della  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 
    5. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 
    6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione  ai  sensi
dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
del 10 e del 13,5 per mille. 
    7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6  e'  determinata  al   netto
dell'eventuale imposta di bollo  pagata  ai  sensi  del  comma  2-ter
dell'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 
    8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha
effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso
contribuente, ed  effettuano  il  relativo  versamento  entro  il  16
febbraio di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.  Il  versamento
e' effettuato secondo le disposizioni  contenute  nel  capo  III  del
decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni. Per il solo  versamento  da  effettuare  nel  2012  il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. 
    9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei
confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante
iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni. 
    10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui  al  comma  6  si
applica una sanzione pari all'importo non versato. 
    11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta  di  cui  al
comma  6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si  applicano   le
disposizioni in materia di imposta di bollo. 
    12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione  che,  alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o  in  parte  prelevate
dal rapporto di  deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per
effetto della procedura di emersione  ovvero  comunque  dismesse,  e'
dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria  pari  al  10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 
    13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
    14. Soggetto passivo dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
almeno quindici giorni e' computato per intero. 
    15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura  dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
costo  risultante  dall'atto  di  acquisto  o  dai  contratti  e,  in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
situato l'immobile. 
    16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
situato l'immobile. 
    17.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. 
    18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle
attivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche
residenti nel territorio dello Stato. 
    19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla
quota e al periodo di detenzione. 
    20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1
per mille annuo, per il 2011 e il  2012,  e  dell'1,5  per  mille,  a
decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Il valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,
anche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  di
riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il
valore nominale o di rimborso. 
    21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono
detenute le attivita' finanziarie. 
    22.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. 
    23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai
commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldo
delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 
    24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 5 e' abrogato; 
      b) al comma 6, le parole: "di cui ai  commi  1,  3  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3"». 
    All'articolo 20: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. I  termini  di  versamento  di  cui  al  comma  1  si
applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2010 e in quelli  precedenti.  In  tal  caso,  a
decorrere  dal  1º  dicembre  2011,  su  ciascuna  rata  sono  dovuti
interessi nella misura pari al saggio legale». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, le parole: «dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  1º  gennaio
2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria
amministrazione»; 
      al comma 2, le parole: «alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legge e» sono soppresse; 
      dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  In  attesa
dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture  centrali
e  periferiche  degli  Enti  soppressi  continuano  ad  espletare  le
attivita' connesse ai compiti  istituzionali  degli  stessi.  A  tale
scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita'  degli
Enti  soppressi,  e'  rappresentato  e   difeso   in   giudizio   dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS»; 
      il comma 19 e'  sostituito  dal  seguente:  «19.  Con  riguardo
all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e  al  controllo  dei  servizi
idrici, che vengono  esercitate  con  i  medesimi  poteri  attribuiti
all'Autorita' stessa  dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481.  Le
funzioni da trasferire sono individuate con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
      al comma 20, l'allegato A e' sostituito dal seguente: 
 
«Allegato A 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-12-27&task=pdf&datainiziovalidita=20111228&subarticolo=1&redaz=011G0256&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=300&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1325022135391&cdimg=20111227011G02569999002»; 
      dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
      «20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in
via transitoria  e  fino  all'adozione,  di  concerto  anche  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del
decreto di cui al comma 15  e  alla  contestuale  definizione  di  un
assetto  organizzativo  rispettoso  delle  garanzie  di  indipendenza
previste dall'Unione europea, le funzioni e i  compiti  facenti  capo
all'ente soppresso sono  attribuiti  all'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»; 
      al comma 21, le parole: «da 13  a  20»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 13 a 20-bis». 
    All'articolo 22: 
      al comma 6: 
        il capoverso 18 e' sostituito dai seguenti: 
        «18. E' istituita l'Agenzia per la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
        18-bis. I poteri di indirizzo  in  materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la
programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dai
Ministri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  composta
dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso
designata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della
Confederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  Imprese
Italia e dell'Associazione bancaria italiana»; 
      al capoverso 19, primo periodo,  le  parole:  «dall'entrata  in
vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»; 
      al  capoverso  21,  decimo   periodo,   le   parole:   «decreto
legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite  dalle  seguenti:
«decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»; 
      al capoverso 24, terzo periodo,  le  parole:  «Ministero  degli
esteri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  degli  affari
esteri»; 
      al capoverso 25, quinto periodo, le  parole  da:  «dipende  dal
titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a:  «di  direzione  e
opera» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «opera  nel  quadro  delle
funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»; 
      il capoverso 26-bis e' sostituito dal seguente: 
      «26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di
sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»; 
      al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      al capoverso 26-quinquies, le  parole:  «primo  periodo,»  sono
soppresse; 
      al capoverso 26-sexies, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
      «26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida  e  di  indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma  18-bis,
adottate dal Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con  il
Ministero degli affari esteri per quanto di  competenza,  sentito  il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei
mesi dalla costituzione a:»; 
      al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con  uno  o
piu' dei decreti» sono sostituite dalle seguenti:  «con  uno  o  piu'
decreti» e le parole: «e per  l'innovazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e la semplificazione»; 
      al comma 7, dopo le parole: «comma  26-bis»  sono  inserite  le
seguenti: «del citato articolo 14», le parole:  «dal  medesimo  comma
26,» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  comma  26  del  medesimo
articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,»  sono
inserite le seguenti: «sono individuate»; 
      al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono
soppresse; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: 
        "7. Entro il 31 marzo 2012, la societa' ANAS Spa  trasferisce
alla societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute  da  ANAS
Spa in societa' co-concedenti;  la  cessione  e'  esente  da  imposte
dirette e indirette e da tasse. 
        7-bis. La cessione di cui al  comma  7  e'  realizzata  dalle
societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante
al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa  lo  richieda,
al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di  tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente"». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  le
infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  e
quello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  il
Presidente»; 
        alla lettera b), le  parole:  «dell'Autorita'  di  vigilanza»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per la vigilanza»; 
        al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il
numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari,  ai  fini
delle deliberazioni, in caso di parita', il voto del Presidente  vale
doppio»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Allo scopo  di  consentire  il  regolare  funzionamento
della Commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  del  presente
articolo, al decreto-legge 8 aprile  1974,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  giugno  1974,  n.  216,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso; 
        b) all'articolo 2, quarto comma, terzo  periodo,  le  parole:
"con non meno di  quattro  voti  favorevoli"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla Commissione"; 
        c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo,  le  parole:
"e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
        d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: "adottata con non
meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
        e)  all'articolo  2,  ottavo  comma,  l'ultimo   periodo   e'
soppresso. 
    2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno  1985,  n.  281,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume  le  deliberazioni
occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti
commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dalle
seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
ai due precedenti commi"; 
      b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno di  quattro  voti
favorevoli" sono soppresse»; 
      al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le  parole:  «dei  competenti
uffici» e' inserito il seguente segno: «"»; 
      al comma 7, le parole: «il  Governo  provvedera'  con  apposito
provvedimento  d'urgenza»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il
Parlamento  e  il  Governo,  ciascuno   nell'ambito   delle   proprie
attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a  conseguire  gli
obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge  n.
98 del 2011»; 
      al comma 8, la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 2. - (Composizione del  Consiglio).  -  1.  Il  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e'  composto  da  esperti  e  da
rappresentanti delle categorie produttive e da  rappresentanti  delle
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
volontariato in  numero  di  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,
secondo la seguente ripartizione: 
        a)  dieci  esperti,  qualificati  esponenti   della   cultura
economica,  sociale  e  giuridica,  dei  quali  otto   nominati   dal
Presidente  della  Repubblica  e  due  proposti  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
        b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre
in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove
rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
diciassette rappresentanti delle imprese; 
        c)  sei  rappresentanti  delle  associazioni  di   promozione
sociale  e  delle  organizzazioni   di   volontariato,   dei   quali,
rispettivamente,   tre    designati    dall'Osservatorio    nazionale
dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale  per
il volontariato. 
      2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti"»; 
      al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 9»; 
      al comma 14, la parola: «politico» e' soppressa; 
      ai commi  16  e  18,  le  parole:  «30  aprile  2012»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 
      al comma  17  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui  al  comma
16»; 
      il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
      «20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati  entro
il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovati
successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  alla
scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organi
provinciali di cui ai commi 16 e 17»; 
      dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
      «20-bis. Le  regioni  a  statuto  speciale  adeguano  i  propri
ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a  20  entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le
medesime  disposizioni  non  trovano  applicazione  per  le  province
autonome di Trento e di Bolzano»; 
      al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni». 
    Nel titolo III, capo III, dopo  l'articolo  23  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 23-bis. - (Compensi  per  gli  amministratori  con  deleghe
delle  societa'  partecipate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,
del  decreto-legge  1º  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  le  societa'  non
quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero  1),  del
codice civile, sono classificate per fasce sulla base  di  indicatori
dimensionali quantitativi  e  qualitativi.  Per  ciascuna  fascia  e'
determinato  il   compenso   massimo   al   quale   i   consigli   di
amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
criteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la   determinazione   degli
emolumenti da  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma,  del  codice   civile.   L'individuazione   delle   fasce   di
classificazione e dei  relativi  compensi  potra'  essere  effettuata
anche  sulla  base  di  analisi  svolte   da   primarie   istituzioni
specializzate. 
    2. In considerazione di mutamenti di mercato e  in  relazione  al
tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1. 
    3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
comma, del codice civile, possono includere una componente  variabile
che non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componente
fissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  di
raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,
determinati  preventivamente  dal   consiglio   di   amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. 
    4. Nella determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i  consigli
di amministrazione delle  societa'  non  quotate,  controllate  dalle
societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possono
superare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  la
societa' controllante e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza. 
    5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla  registrazione
della Corte dei conti. 
    Art.  23-ter.  -  (Disposizioni   in   materia   di   trattamenti
economici). -  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  e'  definito   il   trattamento
economico annuo onnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  incluso  il
personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo
come parametro massimo di riferimento il  trattamento  economico  del
primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente comma devono essere computate  in
modo cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato  a  carico
del medesimo o di piu' organismi, anche nel  caso  di  pluralita'  di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
    2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il
trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di
appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o
equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di
retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche
soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 
    3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere  previste
deroghe  motivate  per  le   posizioni   apicali   delle   rispettive
amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i  rimborsi  di
spese. 
    4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al
presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato». 
    All'articolo 24: 
      al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo  le  parole:
«di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti:  «,  salvo  quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera  b),  le  parole:
«di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e
le parole: «salvo quanto  stabilito  ai  commi  14,  17  e  18»  sono
sostituite dalle seguenti:  «salvo  quanto  stabilito  ai  commi  14,
15-bis, 17 e 18»; 
      al comma 7: 
        al quinto periodo, le parole:  «di  un'eta  anagrafica»  sono
sostituite dalle seguenti: «di un'eta' anagrafica»; 
        al sesto periodo, le  parole:  «convertito  con  legge»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge»; 
      al comma 8, le parole: «e  dell'articolo  19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e all'articolo 19»; 
      al comma 9: 
        al terzo periodo, le parole:  «dal  penultimo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»; 
        al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato»; 
        al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino
a: «62 anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  applicata  una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni  anno  di
anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62  anni;
tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni»; 
      al comma 14: 
        all'alinea,  le  parole:   «del   presente   articolo»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  presente  decreto»  e  le  parole:
«nonche' nei limiti del numero  di  50.000  lavoratori  beneficiari,»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche'  nei  limiti  delle  risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
disciplinata,»; 
        alle lettere a), b), c), d) ed e),  le  parole:  «31  ottobre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato  previsto  da  accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso  ai
predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli  interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino  al  compimento  di
almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della
predetta eta' i requisiti per  l'accesso  al  pensionamento  previsti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto»; 
        alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita  dalle
seguenti: «ai lavoratori»; 
        alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«;  ai  fini  della  presente  lettera,  l'istituto  dell'esonero  si
considera comunque in corso qualora il provvedimento  di  concessione
sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6
dell'articolo 72 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  che
continuano a trovare  applicazione  per  i  lavoratori  di  cui  alla
presente  lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
contenute in leggi regionali recanti  discipline  analoghe  a  quelle
dell'istituto dell'esonero dal servizio»; 
      il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
      «15. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
del  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
l'anno 2019. Gli enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
provvedono al monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
presente comma, i predetti enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
predetto limite  numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del  beneficio  di  cui  al  comma  14  del
presente articolo e di quello relativo  al  regime  delle  decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per  il  quale  risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al  predetto
articolo 12, comma 5, afferente al beneficio  concernente  il  regime
delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti  di  cui
al presente comma che  maturano  i  requisiti  dal  1º  gennaio  2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
presente articolo»; 
      dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
      «15-bis. In via eccezionale, per i  lavoratori  dipendenti  del
settore  privato  le   cui   pensioni   sono   liquidate   a   carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  forme  sostitutive
della medesima: 
        a)  i   lavoratori   che   abbiano   maturato   un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il  31  dicembre  2012  i  quali
avrebbero  maturato,  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente
decreto, i requisiti per il trattamento  pensionistico  entro  il  31
dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23  agosto
2004, n. 243,  e  successive  modificazioni,  possono  conseguire  il
trattamento  della  pensione  anticipata  al  compimento  di  un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni; 
        b)  le  lavoratrici  possono  conseguire  il  trattamento  di
vecchiaia oltre che, se  piu'  favorevole,  ai  sensi  del  comma  6,
lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a  64  anni  qualora
maturino entro il 31  dicembre  2012  un'anzianita'  contributiva  di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di
almeno 60 anni»; 
      al comma 17: 
        l'alinea e' sostituito dal seguente: 
        «17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,
ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai  sensi  dei
commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»; 
        l'ultimo capoverso  e'  numerato  come  comma  17-bis  e,  al
medesimo capoverso, le  parole:  «di  cui  al  presente  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17»  e  le  parole:  «dal
presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal  comma  17  del
presente articolo,»; 
      al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente  articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente  decreto»,  le  parole:
«ivi compresi i lavoratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il  personale»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  al  personale»  e  le  parole:
«nonche' dei rispettivi dirigenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' ai rispettivi dirigenti»; 
      al  comma   20,   secondo   periodo,   le   parole:   «presente
provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
      al comma 21, primo periodo, le  parole:  «del  predetto  Fondo»
sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»; 
      al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello  del  22  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente  di
0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24
per cento»; 
      al comma 24, le parole: «31  marzo  2012»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle  seguenti:  «30  giugno  2012»  e,  al  secondo
periodo,  le  parole:  «,  che  si  esprime»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «; essi si esprimono»; 
      il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In  considerazione
della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica
dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo   stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS, nella misura del 100  per  cento.  Per  le  pensioni  di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e  inferiore
a tale limite incrementato della quota  di  rivalutazione  automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e' abrogato»; 
      al comma  27,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  a  decorrere
dall'anno 2013  con  300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013
e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»; 
      dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
      «27-bis. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
500.000 euro per l'anno 2013»; 
      al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro  e
della Politiche Sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»; 
      dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
      «31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente
150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la
parte eccedente 200.000 euro"». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1,  le  parole:  «dei  Ministri  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia
e delle finanze,»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto per la  realizzazione
degli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura
pari  all'importo  di  2,5  milioni  di  euro,  come  indicato  nella
risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, le parole:  «Fondo  ammortamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1: 
        al capoverso  «Art.  33-bis»,  comma  1,  le  parole:  «della
presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   presente
decreto»; 
        al capoverso «Art.  33-bis»,  comma  2,  quarto  periodo,  le
parole: «dell'iniziative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
iniziative»; 
        al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le  parole:  «Il
primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi  1
e 2»; 
        al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2,  al  quarto
periodo, le parole: «della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della presente disposizione» e,  al  settimo  periodo,  le
parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del
comma  4»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   paragrafo   3
dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»; 
      al comma 2: 
        al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al  secondo  periodo,  le
parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti:
«valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo,  le  parole:  «del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410  dal»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del presente decreto, dal»; 
        al capoverso «Art.  3-ter»,  comma  5,  secondo  periodo,  le
parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal
presente  articolo»  e  le  parole:  «della  presente   norma»   sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»; 
        al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo  periodo,  dopo  le
parole: «dei tempi del procedimento e»  sono  inserite  le  seguenti:
«tali importi»; 
        al capoverso  «Art.  3-ter»,  comma  12,  primo  periodo,  la
parola: «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; 
        al capoverso «Art. 3-ter», comma 13,  al  primo  periodo,  le
parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e,
al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)»  sono  inserite
le seguenti: «del comma 1»; 
      al comma 3: 
        i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 3-quinquies; 
        al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola:
«capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; 
        all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo
le parole:  «sono  sostituite»  sono  inserite  le  seguenti:  «dalle
seguenti:»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo, le parole: «Al comma  1,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»; 
        i  capoversi  sono  rinumerati  come  commi  7-bis,  7-ter  e
7-quater; 
      al comma 11, le parole da: «Ministero del  Tesoro»  a:  «codice
degli appalti di cui al Decreto Legislativo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze,  in  qualita'  di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo»; 
      al comma 12, le parole: «il contraente generale  previsto  dal»
sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di  committenza  di  cui
al»; 
      al comma 13: 
        alla lettera a), le parole: «del  contraente  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»; 
        alla lettera b), le parole: «decretata dal»  sono  sostituite
dalle seguenti: «effettuata con decreto del»; 
        alla lettera e), le parole:  «il  contraente  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»; 
      al comma  14,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 11»; 
      al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e  12  lettera
e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),». 
    All'articolo 28: 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure  di  cui  all'articolo  1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni,  si  applicano  nell'intero
territorio nazionale. 
      11-ter. Al fine di potenziare il  coordinamento  della  finanza
pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno. 
      11-quater.  All'articolo  76,  comma  7,  primo  periodo,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"». 
    All'articolo 29: 
      al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari  a  2,5
milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5
"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto
speciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle
iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38». 
    Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 29-bis. - (Introduzione  dell'impiego  di  software  libero
negli uffici pubblici per  la  riduzione  dei  costi  della  pubblica
amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 
      " d) acquisizione di programmi  informatici  appartenenti  alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"». 
    All'articolo 30: 
      al comma 3, secondo  periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'
sostituita dalla seguente: «decreto»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. All'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono
aggiunte le seguenti: "; per servizio di  trasporto  pubblico  locale
lagunare si intende  il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con
unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della  laguna
di Venezia". 
      3-ter. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con  uno
o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: 
        a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del
titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del  codice
della navigazione (Navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il
personale navigante, anche ai  fini  dell'istituzione  di  specifiche
abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; 
        b)  modifica,  secondo   criteri   di   semplificazione,   il
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435, delimitando  l'ambito  di  applicazione  delle
relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. 
      3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
salute, e' emanata la normativa tecnica per  la  progettazione  e  la
costruzione delle unita' navali  adibite  al  servizio  di  trasporto
pubblico locale lagunare. 
      3-quinquies. Per  trasporti  pubblici  non  di  linea  per  via
d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia  si  intendono  quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Al fine di garantire  la  realizzazione  di  interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Governo da'  attuazione
all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in
merito all'attuazione del presente comma»; 
      al comma 7, dopo le parole: «due milioni di  euro  annui»  sono
inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
      "- Interventi di carattere sociale di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
      -  Interventi  di  sostegno  all'editoria   e   al   pluralismo
dell'informazione". 
      8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, le parole: "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "47,2 milioni di euro". 
      8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del
presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali». 
    All'articolo 31: 
      al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,». 
    All'articolo 32: 
      il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1.  In  materia  di  vendita  dei  farmaci,   negli   esercizi
commerciali di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, che ricadono nel  territorio  di  comuni  aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
delle aree rurali come individuate dai piani sanitari  regionali,  in
possesso  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi
fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, possono, esperita la  procedura  di  cui  al  comma
1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione  dei  medicinali  di
cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,
e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219,  nonche'  dei  farmaci  del  sistema  endocrino  e   di   quelli
somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita
l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita'
sui quali sono assicurate le funzioni di  farmacovigilanza  da  parte
del Servizio sanitario nazionale. 
      1-bis. Il Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto un  elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui
al comma 1»; 
      al comma 4, le parole:  «su  tutti  i  prodotti  venduti»  sono
sostituite dalle seguenti: «sui  medicinali  di  cui  ai  commi  1  e
1-bis». 
    L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 33.  -  (Soppressione  di  limitazioni  all'esercizio  di
attivita' professionali). - 1. Il  comma  2  dell'articolo  10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente: 
      "2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        '5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti  professionali  in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
agosto 2012. 
        5-ter. Il Governo, entro il  31  dicembre  2012,  provvede  a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'". 
      2. All'articolo 3, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le  parole:  "la  durata  del  tirocinio  non
potra' essere complessivamente superiore a tre anni" sono  sostituite
dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere  superiore
a diciotto mesi"». 
    All'articolo 34: 
      al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite  le
seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non
di linea,». 
    All'articolo 35: 
      alla  rubrica,  la  parola:  «Antitrust»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; 
      al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo  la  parola:
«emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,». 
    All'articolo 36: 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari  di  cariche
incompatibili possono optare nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
nomina. Decorso inutilmente tale termine,  decadono  da  entrambe  le
cariche e la decadenza e' dichiarata dagli  organi  competenti  degli
organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del
termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In  caso  di
inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'  di  vigilanza  di
settore competente. 
      2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
l'opzione di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  e'  di  centoventi
giorni, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
      «Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in  materia  di  tutela
della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 21  del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
      "3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di  una
banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario"». 
    All'articolo 37: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Governo, con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine  di
trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una  compiuta
liberalizzazione  e  un'efficiente  regolazione   nel   settore   dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri
direttivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  rispetto  delle
seguenti norme generali»; 
        alla lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
          «1)  garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non
discriminatorie  alle  infrastrutture  e   alle   reti   ferroviarie,
aeroportuali, portuali e alla mobilita' urbana collegata a  stazioni,
aeroporti e porti». 
    All'articolo 39: 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica,  una
quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese, di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  riservata  ad
interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo
111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto
di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sono
definiti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   al
microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le
microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso
il medesimo Fondo». 
    All'articolo 40: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
        "3.  Entro  le  ventiquattro  ore  successive  all'arrivo,  i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure  territorialmente
competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o  mediante
fax, le  generalita'  delle  persone  alloggiate,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali"»; 
      al comma 3, capoverso 9-bis, alinea,  le  parole:  «L'attivita'
di' lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attivita' di lavoro»; 
      al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente:  «Al  comma  9  del  medesimo  articolo  242  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attivita' in  esercizio"
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono
essere altresi' autorizzati interventi di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria e di messa in sicurezza degli  impianti  e  delle  reti
tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare
o completare gli interventi di bonifica che siano condotti  adottando
appropriate misure di prevenzione dei rischi"»; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
      «9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "7-bis.  La   cessione   anche   di   un   singolo   impianto
radiotelevisivo,  quando   non   ha   per   oggetto   unicamente   le
attrezzature, si considera  cessione  di  ramo  d'azienda.  Gli  atti
relativi ai trasferimenti di impianti e di rami  d'azienda  ai  sensi
del presente articolo, posti in essere dagli  operatori  del  settore
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai  fini
tributari". 
      9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi  in  fase  di
ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del  presente
comma, l'agevolazione  e'  rideterminata  nel  limite  massimo  delle
anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto,   con
esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato». 
    All'articolo 41: 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis.  L'articolo  175  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: 
        "Art. 175. - (Promotore e  finanza  di  progetto).  -  1.  Il
Ministero pubblica  nel  sito  informatico  di  cui  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea,  la  lista
delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo  161,
comma 1, del presente codice, per le quali i  soggetti  aggiudicatori
intendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progetto
disciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  per
ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  presso
il quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenute
utili. 
    2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,  i
soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   al
Ministero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studio
di fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei
presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  eventualmente
interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,
le eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devono
essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devono
essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loro
realizzazione. 
    3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al  comma  1,  indicando
gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati  approvati  dal
CIPE. 
    4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data  in
cui diventa efficace la  delibera  del  CIPE  di  approvazione  dello
studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara
sulla base dello studio di fattibilita'. 
    5. Il bando, oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve
specificare che: 
      a) le offerte devono contenere  un  progetto  preliminare  che,
oltre a quanto previsto nell'allegato  tecnico  di  cui  all'allegato
XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,
le aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le
occorrenti misure di  salvaguardia,  e  deve,  inoltre,  indicare  ed
evidenziare anche le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche
funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compreso
il costo per le eventuali opere e  misure  compensative  dell'impatto
territoriale  e  sociale;  una  bozza  di   convenzione;   un   piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,
primo periodo, nonche' dare conto del preliminare  coinvolgimento  di
uno  o  piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti  sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara; 
      b) il soggetto aggiudicatore richiede al  promotore  scelto  ai
sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   ed
eventualmente   allo   schema   di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata
al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di
quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata
accettazione  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE  da   parte   del
promotore, il soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  chiedere  ai
concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta
giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il
progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le
prescrizioni del CIPE; 
      c) il promotore, o eventualmente altro  concorrente  scelto  ai
sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione  definitiva  della
concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto
nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della
deliberazione del CIPE. 
    6. In parziale deroga a quanto stabilito  dall'articolo  177,  il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 
    7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle  cauzioni  di
cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. 
    8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo  indicato
nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione
dell'offerta stessa. 
    9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove  necessaria,   la
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
di  impatto  ambientale  e  con  quanto  necessario   alle   predette
procedure. 
    10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,
comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progetto
preliminare da parte del CIPE non determina  alcun  diritto  in  capo
all'offerente con riguardo alle prestazioni  e  alle  attivita'  gia'
svolte. 
    11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione  e  alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di
cui al comma 9. 
    12.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli   adempimenti
previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. 
    13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette
lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per
l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla
realizzazione degli interventi proposti. 
    14. I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo
studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano
economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
della gestione. Il piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare
il 2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento.  La  proposta  e'
corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo
75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo
di cui  all'articolo  153,  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  di
indizione  di  gara.  Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   ove
necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non
risulta  aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la
predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano
economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo". 
      5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non  si  applicano
alle procedure gia' avviate alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di  cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nella  formulazione
vigente prima della medesima data». 
    All'articolo 42: 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge  12
novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali"  sono
sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali  e  autostradali,
anche di carattere regionale,"». 
    All'articolo 43: 
      al  comma  2,  le  parole:  «concessioni   autostradali»   sono
sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «concessioni   autostradali»   sono
sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; 
      al comma  5,  capoverso  2-ter,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. A tal fine  sono  da  considerarsi  concessionari
solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo
II,  dello  stesso  decreto.  Sono  fatti  salvi  i   soggetti   gia'
individuati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i
titolari di concessioni  di  cui  all'articolo  253,  comma  25,  del
predetto decreto legislativo"»; 
      al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il  31
dicembre 2012,»; 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e
sulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il
concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano
necessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozione
dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione
dei suddetti interventi»; 
      al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; 
      al comma 10, le parole:  «,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
entro il 31 dicembre 2012,»; 
      al comma 11, primo  periodo,  le  parole:  «,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; 
      al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; 
      al comma  15,  ultimo  periodo,  le  parole:  «entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione,» e, dopo le  parole:  «della  normativa  sopra
indicata» e' inserito il seguente segno: «"». 
    All'articolo 44: 
      al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque  disciplinati»
sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  le  parole:  "di
importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b)  del
comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo
pari o superiore a  100.000  euro".  L'articolo  12  della  legge  11
novembre 2011, n. 180, e' abrogato». 
    Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
    «Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere  pubbliche
incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica
incompiuta" si intende l'opera che non e' stata completata: 
      a) per mancanza di fondi; 
      b) per cause tecniche; 
      c) per sopravvenute nuove  norme  tecniche  o  disposizioni  di
legge; 
      d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
      e) per il mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del
gestore. 
    2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta  un'opera
non rispondente a tutti i requisiti previsti  dal  capitolato  e  dal
relativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dalla
collettivita'. 
    3. Presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'
istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche
incompiute. 
    4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  articolato  a  livello
regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 
    5. La  redazione  dell'elenco-anagrafe  di  cui  al  comma  3  e'
eseguita contestualmente alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe  su
base regionale, all'interno dei quali le opere  pubbliche  incompiute
sono inserite sulla base  di  determinati  criteri  di  adattabilita'
delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo,  nonche'  di  criteri
che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera. 
    6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche
incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  dello
stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  al
completamento. 
    7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui  al  comma  5,  si
tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato
e alle regioni». 
    All'articolo 45: 
      al  comma  4,  le  parole:  «del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  16  luglio  2009»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «del piano nazionale  di  edilizia  abitativa,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  16  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009». 
    All'articolo 48: 
      al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «legge  di
conversione del presente decreto» sono inserite le  seguenti:  «e  da
trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Ferme  restando  le  disposizioni   previste   dagli
articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate  dal  presente  articolo,
con le norme di attuazione statutaria di cui  all'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti
le modalita' di applicazione e gli effetti  finanziari  del  presente
decreto per le regioni a statuto speciale e per le province  autonome
di Trento e di Bolzano». 
    All'articolo 49: 
      al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno
2015, a 14.630,928 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  14.138,228
milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228  milioni  di  euro  per
l'anno 2018,  a  14.766,128  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 15.703,028  di  euro  per  l'anno  2022  e  a
15.721,128  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,»   sono
sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 14.330,928 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  13.838,228
milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228  milioni  di  euro  per
l'anno 2018,  a  14.466,128  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022  e
a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,». 
    All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti: 
     
«Tabella B - Aliquote di finanziamento 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-12-27&task=pdf&datainiziovalidita=20111228&subarticolo=1&redaz=011G0256&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=300&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1325022135407&cdimg=20111227011G02569999003
 
 
              

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