Quaestio. Infiltrazioni al muro in comunione: chi paga?

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.



Ai sensi dell'art. 880 codice civile il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Al presunzione di comproprietà del muro divisorio ha carattere relativo e può essere vinta da qualsiasi mezzo di prova da cui risulti la appartenenza esclusiva del muro, venendo a tale fine in considerazione tutti i modi di acquisto della proprietà tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario. (Cass. 19 ottobre 2011 n. 21614).

Ai sensi dell'art. 882 c.c. le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

In tema di condominio di edificio, nel caso in cui un muro portante appartenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei partecipanti al condominio, essendo esso comunque indispensabile per l'esistenza dell'edificio, con la proprietà esclusiva del singolo concorre una comunione di godimento in favore di tutti coloro i quali, nell'edificio, sono titolari della proprietà solitaria dei piani o delle porzioni di piano, con la conseguenza che tutti i condomini, i quali ricavano una utilità della cosa, necessaria per l'esistenza e per la protezione dei loro immobili, sono tenuti a contribuire alle spese per la conservazione del muro in questione in proporzione delle rispettive quote, secondo il principio generale enunciato dall'art. 1123 c.c. (Cass. n. 1154/1996).

CONSULTA ANCHE:

- Art. 874 Codice Civile. Comunione forzosa del muro sul confine.

- Art. 875 Codice Civile. Comunione forzosa del muro che non è sul confine.

- Diritto Civile. Parti comuni dell'edificio e pilastro muro portante.

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