Notizie trasmesse dal telegiornale: responsabilità del direttore.

Il direttore responsabile del telegiornale non risponde dell’omesso controllo sulle notizie trasmesse. Cass. pen. n. 12789 del 29 marzo 2016.



Interessante pronuncia della Corte di Cassazione penale in tema di diffamazione in relazione al contenuto di alcune notizie giornalistiche...il direttore responsabile ne risponde comunque?

Secondo la Corte non ne risponderebbe, non essendo il direttore enucleato tra i soggetti specificatamente indicati.

Il caso prende avvio da una querela sporta per diffamazione in relazione al contenuto di alcune notizie giornalistiche, notizie che venivano riprese e mandate in onda in alcuni servizi trasmessi da un nota emittente televisiva.

Il GUP aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del direttore responsabile dell’emittente televisiva per non avere commesso il fatto.

La Suprema Corte avalla la decisione del tribunale di merito affermando che il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione nè ai sensi dell'art. 57 c.p., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, nè ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30 atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, nè possono trovare applicazione analogica.

LA MASSIMA

Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione nè ai sensi dell'art. 57 c.p., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, nè ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30 atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, nè possono trovare applicazione analogica.  Cass. pen. n. 12789 del 29 marzo 2016; Conforme: n. 50987/2014

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