Deposita il piano per la liquidazione del patrimonio senza la relazione dell’OCC: domanda inammissibile?

Il comma 5 dell’art. 14ter della Legge n. 3/2012 prevede che la domanda sia inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.



Sulla scorta della Legge 27/01/2012 n. 3, viene depositato dal debitore presso il Tribunale il piano per la liquidazione del patrimonio a seguito dell’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma al piano stesso non viene allegata la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) designato dal Tribunale.

A seguito di tale deposito il Tribunale decide per il rigetto del piano sulla base della mancata allegazione della relazione dell’OCC che impedisce di fatto al giudice la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore. Avverso tale decisione il debitore propone reclamo al collegio, il quale conferma la decisione. Il debitore si rivolge quindi alla Cassazione proponendo ricorso.

La Suprema Corte rigetta a sua volta il ricorso, evidenziando che lo stesso è inammissibile in quanto il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8, non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione.

Sul punto la Corte già di recente si era pronunciata in tal senso (Cass. civ. n. 1869/2016; Cass. civ. n. 6516/2017; Cass. civ. 19117/2017; Cass. Civ. 20917/2017 ), per la quale il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicchè non è ricorribile per cassazione.

La Corte fornisce comunque nel merito la propria posizione e lo fa richiamando proprio la normativa in esame.

Alla base della richiamata Legge n. 3 del 2012, in particolare l’art. 14 ter, comma 3, prescrive che l'OCC formi una relazione particolareggiata che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che il debitore, tra gli altri, depositi l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

Pertanto secondo i giudici di legittimità risulta in ogni caso corretta la decisione del Tribunale, confermata in sede di reclamo, di dichiarare inammissibilità la domanda, in quanto sulla base del comma 5 dell’art. 14ter della Legge n. 3/2012  la domanda deve ritenersi inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

LA MASSIMA

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27/01/2012 n. 3, costituisce elemento essenziale il deposito, unitamente al ricorso, della relazione dell'OCC che sonsente al giudice la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore. In mancanza la domanda deve essere ritenuta inammissibile ex art. 14-ter, comma 5, della richiamata Legge. Cass. Civ. n. 4786 del 1 marzo 2018.

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