Lascia incustodito il proprio cane per 15 giorni? E' maltrattamento?

L'aver lasciato a disposizione acqua e cibo non costituisce una scriminante dal reato di maltrattamento.



IL CASO

A seguito di diversi sopralluoghi eseguiti dagli agenti di P.G. nel corso del mese di agosto, era emerso che nel cortile di un’abitazione vi era un cane che i veterinari della locale ASL accertavano essere in condizioni di salute precarie. Da accertamenti sul posto anche attraverso l’audizione dei vicini dell’abitazione, era emerso che la proprietaria del povero cane si era allontanata dall'abitazione nelle due settimane precedenti lasciando il cane incustodito all'interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle precarie condizioni di salute dell'animale, avevano provveduto allo stesso fornendogli cibo ed acqua attraverso le grate del cancello.

Alla proprietaria del cane veniva quindi contestato il reato di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544 ter c.p. e veniva inoltre disposto il sequestro preventivo dell’animale.

Contro tale provvedimento ricorreva in sede di riesame la proprietaria, ma il Tribunale rigettava l’istanza che veniva quindi impugnata per cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE

Nel ricorso si sostiene che Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli elementi che sono stati sottoposti al suo vaglio con il riesame, la motivazione deve quindi ritenersi apparente. Non è dato, infatti, comprendere dall'ordinanza impugnata quali siano i presupposto oggettivi e quelli soggettivi (avere agito con crudeltà, senza necessità) del reato contestato. Il Tribunale di Chieti ha avvalorato la tesi dell'abbandono del cane per due settimane, durante il periodo estivo, nonostante elementi di prova contraria, ovvero la presenza di ciotole con acqua e cibo. La presenza di acqua, infatti, dimostrerebbe la quotidiana cura del cane; l'acqua nella ciotola non poteva essere stata messa dai vicini, perchè le ciotole non passano attraverso il cancello. Anche la presenza di cibo (pasta del giorno prima) dimostra la cura quotidiana. Inoltre il certificato del veterinario, al momento del sequestro evidenzia una massa corporea in sovrappeso. Il cane del resto era ammalato di leishmaniosi e le condizioni erano, quindi, riferibili a tale malattia e non alla mancata cura della proprietaria, che lo aveva adottato dal canile.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La Corte Suprema, ritenendo non sussistente una violazione di legge e nemmeno l'apparenza della motivazione rigetta il ricorso, evidenziando che la motivazione espressa dal Tribunale di primo grado deve ritenersi adeguatamente motivata anche con riferimento alla corretta applicazione dei principi in materia espressi dalla stessa Corte, laddove siano emersi nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sia le precarie condizioni di salute dell'animale (che presentava una emorragia dal naso, l'unghia del primo dito della zampa destra incrinata che generava sanguinamento, onicogrifosi e linfoadenioregalia) nonchè l’allontanamento della proprietaria dall’abitazione - unitamente all’intera famiglia – nelle due settimane precedenti. Al cane, lasciato quindi incustodito all'interno del cortile, era stato somministrato acqua e cibo dai passanti impietositi dalle precarie condizioni di salute dell'animale.

Corretto, secondo i giudici di legittimità, l’applicazione del sequestro preventivo del povero cagnolino decisa dal Tribunale di primo grado relativamente al contestato reato di maltrattamento ex art. 544 ter c.p.

Avv. Augusto Careni

LA MASSIMA

Costituisce reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. lasciare il proprio cane incustodito all'interno del cortile dell'abitazione per quindici giorni, seppur con acqua e cibo a disposizione. Cass. pen. n. 29894 del 3 luglio 2018.

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