Matrimonio contratto all'estero con modalità telematiche: è valido se...

La contrarietà all’ordine pubblico deve constatarsi con riferimento al rispetto della condizione che il matrimonio sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero.



La vicenda prende avvio a seguito del rifiuto di un Ufficiale dello Stato civile di trascrivere un atto di matrimonio registrato dall’autorità del Pakistan, in considerazione delle modalità di celebrazione, in via telefonica o telematica, ritenute contrarie all’ordine pubblico, sul presupposto che costituisca principio fondamentale dell’ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell’esprimere la volontà di sposarsi.

A seguito di ricorso presentato dalle parti, il Tribunale riteneva valido il matrimonio secondo la legge pakistana e, quindi, anche per l’ordinamento italiano, in virtù del richiamo operato dalla L. n. 218 del 1995, art. 28, essendo stato celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge pakistana.

  • Ma come era stato effettivamente celebrato il matrimonio?

La contraente italiana aveva prestato il proprio consenso al matrimonio per via telematica, alla presenza di due testimoni; lo sposo era invece presente alla celebrazione, officiata dall’autorità pakistana, ed erano presenti i suoi testimoni; l’assenza di un procuratore della sposa era superata dalla sua partecipazione diretta, in via telematica, alla celebrazione del matrimonio.

Il Ministero dell’interno presentava reclamo contro il provvedimento del Tribunale, reclamo rigettato dalla Corte d’appello la quale ha ritenuto che ad integrare il principio di ordine pubblico è l’espressione del consenso libero e consapevole da parte dei nubendi, che nella fattispecie vi era stata, anche se a distanza.

Avverso questo ulteriore diniego il Ministero dell’interno ricorreva per cassazione.

Per la Corte di Cassazione la decisione della Corte d’Appello deve ritenersi corretta, ciò in quanto ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 28, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Quanto poi alla circostanza sollevata dal Ministero, ovvero che la sola presenza dello sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio, anche tale tesi non può essere condivisa secondo i giudici di legittimità.

Secondo questi ultimi il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico deve essere riferito al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili. Inoltre il rispetto dell’ordine pubblico deve essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo "agli effetti" dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito nè di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano.

Conclude pertanto la Corte adita che se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perchè celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.

LA MASSIMA

Il matrimonio contratto all'estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell'altro non è contrario all'ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico. Cass. Civ. n. 15343 del 25 luglio 2016; Conforme: Cass. civ. n. 17620/2013; n. 9483 del 2013

 

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